Per quanto riguarda le abitazioni, in Italia non esiste ancora una norma che stabilisca una soglia limite alla concentrazione di Radon indoor.
Per questo motivo, sarà utile delineare le principali direttive di riferimento, le leggi in vigore e capire come si fanno, a chi competono e quanto costano le misure dei valori di questo pericoloso gas.
Normativa radon, ecco i valori soglia
Per molti anni si è fatto riferimento alla Raccomandazione Euratom 143/90“Sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al Radon in ambienti chiusi” della Commissione Europea, dove sono consigliati dei livelli soglia per le abitazioni esistenti (400 Bq/m3) e per quelle di nuova costruzione (200 Bq/m3). I livelli vanno intesi come valori medi annui di concentrazione di radon.
A seguito dei risultati dei numerosi studi epidemiologici effettuati negli ultimi 20 anni e della conseguente rivalutazione del rischio di tumore polmonare associato all’esposizione al radon nelle abitazioni, nel 2009 l’Oms ha pubblicato il rapporto “WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective”, nel quale si raccomanda che i Paesi adottino possibilmente un livello di riferimento di 100 Bq/m3 o comunque non superiore a 300 Bq/m3.
Il 17 gennaio 2014 è stata pubblicata la nuova direttiva della Comunità Europea “direttiva 2013/59/Euratom” dove si indica il livello di riferimento, oltre il quale si suggerisce di intraprendere azioni di risanamento. Tale livello è fissato a 300 Bq/m3 (sempre come media annua) per tutti gli ambienti chiusi, incluse le abitazioni.
Lo scorso luglio, la Commissione ha deferito l’Italia (unico paese UE a non aver adottato alcuna norma di recepimento) alla Corte di Giustizia UE per il mancato recepimento delle norme UE sulla radioprotezione. Il termine era già scaduto dal 6 febbraio 2018.
E nei luoghi di lavoro?
La legge che regola le concentrazioni di radon indoor negli ambienti lavorativi è il decreto legislativo n. 241 del 26 maggio 2000, “In materia di radiazioni ionizzanti”, che recepisce le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom, e che ha modificato i precedenti decreti 230/1995 e 187/2000.
Questa norma prevede, al capo III-bis, dall’art. 10-bis al 10-octies, disposizioni riguardanti le “attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori”.
Tali attività comprendono:
– luoghi di lavoro interrati: attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del Radon o del Toron, o a radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
– luoghi di lavoro in zone a rischio Radon: attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del Radon o del Toron (isotopo del Randon con peso atomico 220), o a radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;
– attività lavorative implicanti l’uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell’esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;
– attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell’esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;
– attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV.
Nel decreto è imposta l’obbligatorietà delle misurazioni di radon indoor nei luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività suddette, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività: le misurazioni si intendono come concentrazioni di attività di radon medie in un anno.
I valori rilevati con tali misurazioni non devono superare il livello di azione fissato nell’allegato I-bis, ovvero 500 Bq/m3. Nel caso in cui i valori non superino il livello di azione, ma siano superiori all’80% di suddetto livello (quindi 400 Bq/m3), il datore di lavoro assicura nuove misurazioni nel corso dell’anno successivo.
Nel caso di superamento del livello di azione, l’esercente pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello, e procede a nuove misurazioni al fine di verificare l’efficacia di tali azioni. Queste operazioni devono essere completate entro tre anni a partire dal rilascio della relazione tecnica redatta da un organismo riconosciuto.
Per le scuole
Il datore di lavoro non è tenuto alle azioni di rimedio se dimostra, avvalendosi di un esperto, che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a quella indicata nell’allegato I-bis (3 mSv/anno); questa disposizione non si applica per gli esercenti di asili nido, scuola materna e scuola dell’obbligo, per i quali rimane il limite di 500 Bq/m3 (art. 10-quinquies, comma 5).
A chi rivolgersi per la misura?
I cittadini possono rivolgersi direttamente ad organismi di misura idoneamente attrezzati sia pubblici che privati ( es teco milano 02 48958304) chiedendo misurazioni di lungo periodo (generalmente un anno) mediante dosimetri passivi. Per maggiori indicazioni è possibile contattare le ARPA locali.
Da ediltecnico.it