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VACCINO COVID PFIZER E 12 INFEZIONI

Un segnale d’allarme è scattato dopo che 12 MEDICI sono risultati positivi a seguito del secondo richiamo di Pfizer. E sembra esserci, all’ombra dei contagi, l’ombra della variante inglese classificata come VOC 202012/01.

Sui dodici medici positivi, dopo il richiamo, sono ancora in corso accertamenti, si legge su Repubblica. I campioni delle loro analisi saranno determinanti per stabilire, scientificamente, come il virus abbia superato lo “scudo” del vaccino. Nello specifico, su un campione di 4 sanitari contagiati dopo l’antidoto, sta conducendo un’analisi la Società italiana di malattie infettive.”Contagiarsi, anche dopo avere ricevuto la seconda somministrazione, non significa automaticamente che il vaccino è stato poco efficace“, ha spiegato il direttore scientifico Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata. “In tutti i casi che abbiamo preso in esame finora, ci siamo trovati davanti a persone completamente asintomatiche“.

Il direttore della UOC Malattie Infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma ha, infatti, offerto un quadro della situazione in cui si evince come tutti gli scenari siano, in un certo senso, sotto il controllo della medicina e della scienza.Una spiegazione dei temi più attuali che contribuisce a spegnere diversi allarmismi verso quella che è e resta l’arma più efficace contro il virus: appunto la vaccinazione. Nessun allarmismo quindi, riguardo al fatto che alcuni sanitari abbiano avuto positività al coronavirus dopo essere stati vaccinati.

Il vaccinoha precisato l’infettivologo, non è che ci crea uno scudo per cui il virus non entra più dentro di noi. Il virus entra dentro di noi, fa pochissime replicazioni perché, a quel punto, viene bloccato dagli anticorpi che si sono formati grazie alla vaccinazione. Il virus entra di noi e fa qualche piccola replicazione. Se noi andiamo a fare il tampone in queste persone, in quel momento, troviamo delle positività che però non hanno nessuna rilevanza nei confronti della malattia, sono tutte persone che non la sviluppano. E molto probabilmente, su questo uso il condizionale perché abbiamo bisogno di dati, non sono persone che sono in grado di infettare proprio perché, avendo poche replicazioni, il virus non riesce a raggiungere quelle quantità tali da poter essere trasmesso“. Da meteo.it

QUATTRO MILIONI DI EURO DA INAIL SULLA SICUREZZA

Da inail.it

Obiettivo del nuovo bando dell’Istituto, pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, è la realizzazione di azioni di sensibilizzazione dei soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione, con particolare riferimento agli aspetti legati alla individuazione, valutazione e controllo dei rischi infortunistici

Salute e sicurezza sul lavoro, dall’Inail quattro milioni di euro per una campagna informativa nazionale

ROMA – Realizzare una campagna nazionale che consenta la più capillare diffusione delle informazioni in materia di salute e sicurezza tra lavoratori, datori di lavoro, dirigenti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale (Rls) e territoriale (Rlst), responsabili del servizio protezione e prevenzione (Rspp), addetti del servizio protezione e prevenzione (Aspp) e medici competenti. È questo l’obiettivo del bando pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, con cui l’Inail mette a disposizione quattro milioni di euro per sostenere progetti di interesse tecnico-scientifico riferiti a specifici ambiti lavorativi e aree tematiche, con particolare riferimento agli aspetti legati alla individuazione, valutazione e controllo dei rischi.

Bettoni: “È un tassello importante della strategia per il rafforzamento della prevenzione”. “Questa campagna – spiega il presidente dell’Istituto, Franco Bettoni – rappresenta un altro importante tassello della nostra strategia per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprende anche i progetti per la formazione nelle micro, piccole e medie imprese, avviati nel 2019 grazie al bando finanziato con quasi 15 milioni di euro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e le ultime edizioni del bando Isi e del bando Isi Agricoltura, per le quali sono stati stanziati complessivamente 276 milioni di euro a favore delle aziende che hanno scelto di investire in prevenzione”.

“Le tipologie di intervento selezionate sulla base di studi, dati ed evidenze pubbliche”. “Per la predisposizione dei progetti che saranno finanziati con il bando pubblicato oggi – precisa Bettoni – abbiamo selezionato diverse tipologie di interventi informativi sulla base di studi, ricerche, evidenze pubbliche, dati statistici su infortuni e malattie professionali, a partire dalle azioni di sensibilizzazione sui rischi negli ambienti di lavoro, di tipo complesso e trasversale, nei settori produttivi in cui risultano più presenti”.

Rotoli: “Un sostegno concreto per aumentare l’efficacia degli interventi sul campo”. Come sottolineato da Ester Rotoli, direttore centrale Prevenzione dell’Inail, “questa nuova iniziativa nasce dalla volontà dell’Istituto di fornire un sostegno concreto alla rete dei soggetti qualificati a sviluppare sul campo attività a carattere prevenzionale, allo scopo di garantire la più ampia copertura e diffusione possibile delle informazioni e conoscenze sui rischi. Per essere davvero efficace, infatti, la strategia per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali richiede la responsabilizzazione e il coinvolgimento diretto di tutti i protagonisti del nostro sistema produttivo”. 

Dagli ambienti confinati alle molestie individuati alcuni temi specifici. I temi specifici individuati dal bando riguardano gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento, all’origine di molti casi mortali, le attività di manutenzione, che interessano numerosi settori e processi lavorativi, la gestione delle interferenze che derivano dalla presenza di operatori di aziende diverse nello stesso luogo di lavoro, gli infortuni su strada, incluse le modalità da adottare in caso di incidenti che coinvolgano sostanze pericolose, fino alla violenza e alle molestie, ovvero l’insieme di pratiche e comportamenti inaccettabili che possono causare a lavoratrici e lavoratori un grave danno fisico, psicologico, sessuale o economico.

I fondi destinati a organismi paritetici, patronati, sindacati e organizzazioni datoriali. Destinatari dei fondi sono gli organismi paritetici, le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, gli enti di patronato nazionali e quelli costituiti dalle confederazioni e associazioni che operano esclusivamente nelle Province autonome di Trento e Bolzano, che potranno partecipare al bando singolarmente o in aggregazione. Ciascun soggetto, singolo o in aggregazione, non potrà però presentare più di una domanda.

Per ciascun progetto ammesso al finanziamento un contributo fino a 500mila euro. A ogni progetto di informazione ammesso al finanziamento sarà riconosciuto un contributo, variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle ore in cui si articola, di importo complessivo compreso tra un minimo di 18mila e un massimo di 500mila euro. Unica eccezione le iniziative promosse dai patronati che operano nelle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali l’importo minimo è pari a tremila euro.

Lo svolgimento delle singole iniziative regionali potrà avvenire sia in presenza sia in remoto. Il bando prevede, inoltre, che ciascun progetto sia composto da un insieme di singole iniziative regionali, anche diverse tra loro, sviluppate in almeno sei regioni, attuate sia in presenza sia in remoto (in modalità sincrona) e destinate ad almeno 50 partecipanti, con una durata minima di quattro ore. Il vincolo delle sei regioni non si applica ai progetti presentati dai patronati costituiti dalle confederazioni e associazioni operanti nelle Province di Trento e Bolzano, che potranno essere articolati in una o più iniziative provinciali, nel limite del territorio di rispettiva competenza. I progetti, inoltre, non devono prevedere oneri a carico dei soggetti destinatari delle attività di informazione.

Entro il 30 aprile le date di apertura e chiusura della procedura informatica. Per l’inoltro delle domande, corredate di tutte le autodichiarazioni richieste, sarà reso disponibile un servizio applicativo a cui si accederà sul sito dell’Inail tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid). Ciò consentirà di favorire la più ampia partecipazione al bando e semplificare l’attività di verifica tecnica e amministrativa propedeutica alla concessione dei finanziamenti, che saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, riducendo sensibilmente i tempi complessivi di esecuzione. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale istituzionale entro il prossimo 30 aprile.

  • Avviso pubblico informazione per la prevenzione 2020L’Inail, con l’obiettivo di realizzare una campagna informativa nazionale riguardante la promozione e lo sviluppo della cultura in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pubblica il presente avviso per la realizzazione di interventi informativi, con particolare riguardo alle azioni di sensibilizzazione sui rischi infortunistici di tipo complesso e trasversale nei settori produttivi in cui risultano maggiormente presenti.

FOCUS SUI TUMORI NASO SINUSALI

Introduzione

I tumori maligni naso-sinusali (ICD-10: C30-C31; ICD-9:160) sono tumori rari con incidenza annuale in Italia di circa 1 per 100.000 (tasso standardizzato per età, su popolazione europea: 0,8 negli uomini e 0,3 nelle donne nel periodo 2005-09) (1). Rappresentano meno dell’1% di tutti i tumori e meno del 4% di tutti i tumori maligni della testa e del collo (2).

A fronte della bassa incidenza nella popolazione generale, si osserva invece una rilevante frazione di casi in popolazioni lavorative esposte a specifici agenti causali, identificando i tumori naso-sinusali (TuNS) di tipo epiteliale come neoplasia con maggiore quota di casi di origine professionale, dopo il mesotelioma maligno indotto da esposizione ad amianto.

Sulla base delle evidenze disponibili, l’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro ha valutato alcuni agenti o circostanze di esposizione con evidenza certa o limitata di cancerogenicità per l’uomo (gruppi 1 e 2A) per la sede TuNS: la produzione di alcol isopropilico, i composti del nichel, il fumo di tabacco, il radio 226- e 228 e i prodotti del loro decadimento, le polveri di cuoio e le polveri di legno, le attività di carpenteria e falegnameria, i composti del cromo esavalente, la formaldeide e le lavorazioni tessili (3).

In attuazione di quanto previsto dall’art. 244 del DLvo 81/2008, presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale, è attivo il Registro Nazionale dei Tumori Naso-Sinusali (ReNaTuNS) (4). Il ReNaTuNS stima l’incidenza dei casi di TuNS in Italia, raccoglie le informazioni sulla pregressa esposizione ad agenti correlati al rischio di TuNS e rappresenta quindi una base informativa per studi analitici di epidemiologia occupazionale e per la definizione di informazioni relative all’esposizione a fini preventivi e medico-assicurativi. Obiettivo del presente articolo è descrivere le attività del ReNaTuNS, riferendo i dati aggregati acquisiti dalle esperienze di sorveglianza in corso.

Materiali e metodi

L’architettura del ReNaTuNS si basa sui Centri Operativi Regionali (COR), istituiti in analogia a quelli già da tempo sperimentati in Italia ai fini del Registro Nazionale Mesoteliomi (5). Attualmente sono attivi e hanno trasmesso i dati al ReNaTuNS, i registri regionali dei TuNS del Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lazio. Recentemente è stato istituito il registro nella Provincia Autonoma di Bolzano e sono in corso esperienze di sperimentazione in Sardegna, Campania e Puglia.

Il ReNaTuNS ha registrato una selezione di tutti i tipi di tumore maligno primitivo delle fosse nasali e dei seni paranasali, con diagnosi certa o probabile, dal 1989 al 2012. La definizione dell’esposizione si basa sulla raccolta dettagliata della storia lavorativa, extralavorativa e degli stili di vita del caso segnalato, sulla codifica del settore lavorativo e della mansione, e sulla revisione delle informazioni raccolte e la loro traduzione in termini di esposizione da parte degli esperti igienisti industriali (6).

Risultati

L’archivio del ReNaTunS comprende, a dicembre del 2012, informazioni relative a 1.352 casi di TuNS. Il 79% dei soggetti ha un’età compresa tra 55 e 84 anni. L’età media alla diagnosi è di 66,2 anni senza differenze apprezzabili per genere (66,5 anni nelle donne e 66,1 negli uomini). Il rapporto di genere (U/D) è pari a 2,7. Il 73,4% dei 1.352 casi archiviati è di genere maschile (n. 992), mentre il 26,6% è di genere femminile (n. 360). Nell’intero archivio i casi con una diagnosi di TuNS certo sono il 98,6%. Le sedi anatomiche delle lesioni più frequenti sono le cavità nasali (41,6%), il seno etmoidale (20,6%) e il seno mascellare (16,8%). Le morfologie più diffuse sono i carcinomi a cellule squamose (34,3%) e gli adenocarcinomi di tipo intestinale (21%) (Tabella). Il tasso medio di incidenza nel periodo 2010-11 è 0,86 (casi per 100.000) negli uomini e 0,31 nelle donne. L’esposizione è stata definita per 900 casi (66,6% del totale). Nell’insieme dei casi con esposizione definita il 67% presenta un’esposizione professionale, lo 0,9% familiare, il 3,6% per un’attività extra lavorativa di svago o hobby. Per il 28,5% dei casi l’esposizione è improbabile o ignota (Tabella). Gli agenti cancerogeni più frequenti sono le polveri di legno (49,4% dei periodi di esposizione lavorativa definiti per agente) e di cuoio (39,6%), seguiti da solventi (11,4%), cromo (4,9%) e formaldeide (4,5%). I settori di attività maggiormente coinvolti nell’esposizione a polveri di legno sono la fabbricazione di mobili in legno e di serramenti in legno. Per quanto riguarda le polveri di cuoio, i settori prevalenti riguardano la produzione di calzature.Ingrandisci la tabella Rimpicciolire la tabella

Discussione

Il sistema di sorveglianza epidemiologica dei casi incidenti di TuNS con metodi di ricerca attiva e di analisi standardizzata delle storie professionali, residenziali e familiari dei soggetti ammalati è di particolare rilevanza in Italia, dove il numero di esposti ai fattori di rischio è piuttosto elevato (in molti casi con scarsa consapevolezza). I tassi di incidenza negli uomini sono quasi tre volte quelli delle donne, probabilmente a causa delle differenze nelle pregresse esposizioni a cancerogeni. Si è osservato che i tumori nasali originano prevalentemente nelle cavità nasali, e con meno frequenza nei seni etmoidale e mascellare. La morfologia più frequente è il carcinoma a cellule squamose. Questi risultati sono in linea con le stime riportate da altri studi (7). La percentuale di esposti professionalmente sul totale dei soggetti con esposizione definita è quasi il 75% negli uomini e più del 40% nelle donne (Tabella), valori non trascurabili anche in queste ultime, che sottolineano l’importanza di approfondire la storia espositiva dei casi di TuNS. Sono state identificate esposizioni significative per i lavoratori nei settori della lavorazione del legno e delle pelli, ma anche in altri ambiti occupazionali inattesi. I risultati suggeriscono infine l’approfondimento dei casi con esposizione definita “ignota”, al fine di identificare fattori di rischio misconosciuti o non valutati e proporre nuove ipotesi eziologiche. Tuttavia rimangono aperte numerose questioni critiche. Una rilevante parte di territorio nazionale a oggi non dispone del registro, e la capacità di analisi epidemiologica dei dati aggregati e la dimensione degli approfondimenti di ricerca a partire dai dati nazionali è ancora limitata. È auspicabile che la ricerca attiva dei casi di TuNS e l’analisi dell’esposizione diventino un’attività sistematica e coordinata, uno strumento fondamentale per la prevenzione della malattia, la tutela dei diritti dei soggetti ammalati e dei loro familiari e la corretta gestione delle risorsedi sanità pubblica.

Link:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-renatuns-sorv-epid-tumori-naso-sinusali-manuale.html

Tratto da:

https://www.epicentro.iss.it/ben/2016/novembre-dicembre/2

Usa, studio rivela: l’Apple Watch può «predire» il coronavirus fino a una settimana prima dei tamponi

Lo afferma una ricerca del Mount Sinai Health System pubblicata sul Journal of Medical Internet Research. L’indicatore chiave è la variabilità della frequenza cardiaca.

La fonte è autorevole: nel Journal of Medical Internet Research, un’istituzione nel campo dell’informatica medica, si legge che l’Apple Watch può aiutare a rilevare il coronavirus fino a una settimana prima dei classici tamponi molecolari. È l’esito a cui è giunto uno studio condotto nei mesi scorsi da un team di ricercatori del Mount Sinai Health System, network di otto ospedali dell’area di New York, e pubblicato a gennaio proprio dall’autorevole rivista canadese. Com’è possibile? Semplice: attraverso l’accurato monitoraggio del battito cardiaco che l’orologio hi-tech della Mela è in grado di offrire ai suoi utilizzatori.

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L’indicatore chiave del dispositivo

Come si legge nel paper, la ricerca – del tutto indipendente da Cupertino – è stata condotta su 297 operatori sanitari che hanno indossato un Apple Watch Series 4 o Series 5 tra il 29 aprile e il 29 settembre. A tutti è stato chiesto di compilare un sondaggio giornaliero sul proprio stato di salute per tenere traccia dell’insorgere di eventuali sintomi, e come prevedibile alcuni di essi (13, per la precisione) sono risultati positivi al virus proprio nel periodo di osservazione. Ebbene, una volta incrociati i dati dei loro Apple Watch con quelli dei partecipanti rimasti negativi, ad attirare l’attenzione dei ricercatori è stato un indicatore su tutti: quello relativo alla variabilità della frequenza cardiaca (ossia il tempo che intercorre tra un battito e l’altro, metrica chiave per valutare il buono o cattivo funzionamento del sistema nervoso). Questo perché i valori dei soggetti positivi si sono dimostrati significativamente inferiori rispetto a quelli dei negativi. Un esito effettivamente in linea con le conseguenze del Covid-19: «Sapevamo già che i marker di variabilità della frequenza cardiaca cambiano quando un’infiammazione si sviluppa nel corpo – ha spiegato alla Cbs Rob Hirten –, e il Covid è un evento incredibilmente infiammatorio. Questo ci permette di inferire che le persone sono infette prima ancora che lo sappiano».

L’allerta fino a 7 giorni prima della conferma del contagio

A ben vedere, proprio quest’ultimo è il punto più sorprendente dello studio. Come accennato, infatti, «cambiamenti significativi» nella variabilità della frequenza cardiaca sono stati registrati «fino a 7 giorni prima» dell’effettiva conferma del contagio da parte dei tamponi, che rilevano il virus soltanto dopo alcuni giorni dall’infezione. Ciò significa che pur limitandosi a «predire» (non certo a rilevare) la presenza del Sars-CoV-2 nel corpo dell’utente, gli Apple Watch possono risultare un prezioso alleato per far sì che individui potenzialmente positivi adottino tutte le cautele necessarie a non diffondere il patogeno. In aggiunta, la ricerca ha anche rivelato che la variabilità della frequenza cardiaca dei partecipanti infetti si è normalizzata piuttosto rapidamente dopo la diagnosi, tornando nei consueti limiti nel giro di una-due settimane dopo i test molecolari.

Il precedente di Stanford

Non è la prima volta che la scienza mette in luce come gli smartwatch possano giocare un ruolo importante nel contrasto al Covid-19. Già a novembre, infatti, cambiamenti precoci nella frequenza cardiaca di soggetti poi dimostratisi positivi erano stati segnalati anche da uno studio dell’Università di Stanford pubblicato su Nature Biomedical Engineering. In quel caso, oltre agli Apple Watch, erano stati impiegati anche tracker di Garmin, Fitbit e di altri marchi del settore. I risultati erano stati altrettanto degni di attenzione, in quanto l’81% dei contagiati aveva manifestato modifiche nella frequenza cardiaca fino a nove giorni e mezzo prima della comparsa dei sintomi. Sarà ora compito degli esperti, e in particolare delle aziende produttrici, capire in che modo abilitare il singolo utente ad accorgersi dei cambiamenti «sospetti» in piena autonomia. Solo in questo modo tali evidenze potranno apportare concreti benefici nel mondo reale.

da www.corriere.it/

DPI PER IL RISCHIO CHIMICO IN EDILIZIA

Il fact sheet si propone quale documento di indirizzo tecnico-scientifico nel merito della gestione da rischio chimico nel comparto edile, in particolare la scelta dei dispositivi per la protezione della cute e i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie.


Prodotto: Fact sheet
Edizioni: Inail – 2021
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

Il capitolo S.3 del Codice è dedicato alla compartimentazione antincendio. La misura di compartimentazione S.3 ha la funzione di suddividere l’opera da costruzione in volumi, ciascuno dei quali consentirà di mantenere al proprio interno l’eventuale incendio per un tempo prefissato. Il compartimento antincendio rappresenta, pertanto, una “cella” continua per la quale le prestazioni di contenimento dell’incendio al suo interno non degradano, almeno per il tempo stabilito dalla classe, in caso di sviluppo di incendio generalizzato.


Prodotto: Volume
Edizioni: Inail –  2020
Disponibilità: Sì – Consultabile anche in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

  • Compartimentazione antincendio(.pdf – 10,5 mb)
  • Il codice di prevenzione incendiIl Codice di prevenzione incendi si propone come promotore del cambiamento privilegiando un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati, mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.

INAIL : LA VALUTAZIONE DELLA TEMPERATURA CON TERMOCAMERA

La misurazione della temperatura corporea rappresenta uno degli strumenti in grado di prevenire e contenere il contagio da Covid-19, consentendo di individuare i pazienti ai primi segni di esordio dell’infezione.

In linea con le indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 da Governo e parti sociali, il controllo della temperatura può essere svolto all’ingresso dei luoghi di lavoro come misura accessoria per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

La scheda informativa contiene le indicazioni d’uso e gli accorgimenti da adottare per misurare la temperatura con le termocamere.




Prodotto: Fact sheet
Edizioni: Inail – 2021
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

VACCINATI COVID E MEDICO COMPETENTE: LE FAQ DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Da Dottnet.it

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?

A queste domande ha risposto il Garante per la privacy con le Faq pubblicate sul sito www.gpdp.it. L’intento dell’Autorità è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto  emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.

Nelle Faq è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.

Il Garante ha chiarito inoltre che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventulamente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).

Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

Le Faq

1. Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione? 

NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).

2. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?

NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).

3. La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?

Health workers wearing face masks get vaccinated at Civico Hospital. “Civico” Hospital in Palermo Kicks-off Sicily’s Covid-19 Vaccination Campaign. After the Italian Army’s delivery of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to Doctor Francesco Gervasi, who stored it in the Oncology Department, a first group of medical and health workers at risk had been vaccinated in the morning.” (Photo by Valeria Ferraro / SOPA Images/Sipa USA) (Palermo – 2020-12-27, Valeria Ferraro / SOPA Images / IPA) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008). In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

CANGEROGENI E TU 81: SOSTITUITI GLI ALLEGATI XLII e XLIII

Da insic.it

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell’11 febbraio 2021 viene recepita la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 e la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (che modificano la direttiva “Cancerogeni” 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) sullaprotezione dei lavoratori contro irischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Ciò comporta una sostituzione degli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) al D.Lgs. n. 81/2008 Testo unico di Salute e sicurezza sul lavoro con quelli contenuti nel DM 11/2/2021

Le modifiche agli allegati XLII e XLIII

I due allegati del testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro All. XLII e XLIII) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro erano stati aggiornati di recente con DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44,di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica anch’essa la Direttiva “Madre” 2004/37).
In quel caso il Decreto aveva modificato anche l’art. 242 comma 6 in materia disorveglianza sanitaria dei lavoratori egli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale)
.

Vedi l’analisi sul D.lgs. n.44/2020 su InSic per le misure introdotte durante il 2020.

Allegati Agenti chimici al Testo unico di Sicurezza

: le modifiche 2021

Fra le modifiche introdotte dal DM 11 febbraio 2021 agli Allegati segnaliamo:

  • Allegato XLII: aggiunte nella lista delle Sostanze , Miscele e processi del testo unico di Sicurezza, il riferimento alla
  1. Lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna (voce 7)
  2. Lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (voce 8)
  • Allegato XLIII: modifica sostanziale della lista degli agenti, in particolare
  1. quelli che hanno effetti sulla cute: vengono maggiormente differenziati
  2. inseriti ex novo agenti come Berillio, Acido arsenico, Formaldeide, Emissioni dei gas di scarico dei motori diesel. Miscele di idrocarburi policiclici, Oliminerali usati nei motori a combustione interna.

Le direttive sui cancerogeni: 2019/130 e 2019/983

Il Decreto 11/2/2021 recepisce due importanti direttive che apportano modifica alla direttiva 2004/37/CE a distanza di quasi due anni dalla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale europea.

La Direttiva 2019/130 del Parlamento e del Consiglio UE, del 16 gennaio 2019 (in Gazzetta europea L 30 del 31/1/2019): oltre all’inserimento dell’articolo 13 bis nella Direttiva cancerogeni (che prevede la pubblicazione degli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi sul sito web dell’EU-OSHA), modifica significativamentel’Allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” (nuovi inserimenti di voci) el’Allegato III “Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse”, che viene completamente sostituito.

La Direttiva UE 2019/983 del 5 giugno 2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio modifica in particolare,l’Allegato III della Direttiva Cancerogeni, sui VALORI LIMITE di specifiche sostanze e introduce nella Tabella di cui all’Allegato la nota “Cute”, in quanto si era reso necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria.
Inoltre, aggiunge all’articolo 18 bis un comma che prevede l’eventualità,entro l’11 luglio 2022, di una modifica alla direttiva 2004/37/CE includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici