Mettere in evidenza la distinzione tra smart working e telelavoro, anche in considerazione delle indicazioni contenute nella legge sul lavoro agile, è di fondamentale importanza se si vuole avere un quadro chiaro e preciso di ciò che prevede la normativa dal punto di vista della sicurezza sul lavoro: anzi, per certi aspetti la disciplina del telelavoro è addirittura in contrapposizione con quella sul lavoro agile. Per essere ancora più chiari, sarebbe un errore cercare di decodificare la dimensione della sicurezza sul lavoro in ambito di smart working con gli strumenti interpretativi concepiti per il telelavoro. I punti di contatto tra le due fattispecie non mancano, ma ciò non toglie che si tratti di realtà decisamente differenti l’una dall’altra.
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
Le disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro possono essere applicate a tutte e due le fattispecie, anche se in fin dei conti hanno una portata diversa, dal momento che il modo in cui sono organizzate le aziende moderne è più vicino allo smart working che non al telelavoro. Non è certo un caso se la disciplina del telelavoro risale a più di due decenni fa, vale a dire un’epoca in cui degli smartphone e dei tablet non c’era neppure l’ombra: si lavorava solo con i computer fissi.
La disciplina del telelavoro
In uno scenario di quel tipo, la percezione tipica degli obblighi di sicurezza correlati al telelavoro presupponeva l’adozione di strumenti di lavoro che nella maggior parte dei casi venivano messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro, a cui spettavano anche le relative spese. Chi operava in telelavoro aveva comunque la possibilità di adoperare strumenti propri, mentre la postazione di lavoro era fissa, e quasi sempre veniva allestita presso il domicilio. Per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro nel caso del telelavoro, pertanto, la norma a cui si deve fare riferimento è riportata nel comma 10 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. In base a questa disposizione, si applicano le disposizioni contenute nel titolo VII per tutti i lavoratori subordinati che erogano prestazioni di lavoro a distanza in maniera continuativa attraverso un collegamento telematico e informatico, a prescindere dall’ambito nel quale la prestazione in questione viene svolta. Se è il datore di lavoro a mettere a disposizione delle attrezzature proprie, è necessario che queste siano in linea con quanto previsto dalle disposizioni del titolo III.
Gli obblighi di prevenzione
Entrando più nel dettaglio, il telelavoro si è evoluto con il passare degli anni nel telelavoro mobile, che attualmente è disciplinato da diversi contratti collettivi nazionali di lavoro. In questi ambiti si prendono in considerazione in maniera specifica gli obblighi di prevenzione che hanno a che fare con l’impiego degli strumenti di lavoro in modo continuativo e con prestazioni a distanza. In tema di esposizione ai videoterminali, cioè ai computer, si deve tenere conto di quanto previsto dal Titolo VII del Testo Unico per gli obblighi di informazione e prevenzione. In più c’è da tenere conto degli obblighi che riguardano l’allestimento della postazione di lavoro: non è detto che essa debba essere per forza fissa, ma è importante che sia legata all’adozione di strumenti di lavoro che devono essere mantenuti dal datore di lavoro, a cui spetta anche la gestione della loro sicurezza.
Che cosa cambia con lo smart working
Nel caso dello smart working, i classici obblighi di prevenzione che sono correlati con l’impiego degli strumenti di lavoro non vengono meno, ma in più intervengono fattori di rischio ambientale differenti rispetto a quelli che di solito vengono affrontati quando si parla di telelavoro domiciliare, dal momento che sono contraddistinti dalle potenzialità dell’attività outdoor. Il fatto è che in questo caso è complicato fornire una valutazione in una prospettiva di prevenzione, e il motivo riguarda proprio il fatto che non si tratta di ambienti di lavoro tradizionali. Questo è uno degli aspetti che distinguono il telelavoro dallo smart working, con il legislatore che domanda al datore di lavoro di provvedere a una sorta di vigilanza, fermo restando che anche il lavoratore è tenuto a rispettare una responsabilità individuale maggiore.
Gli obblighi per il datore di lavoro
Per quanto riguarda l’impiego degli strumenti di lavoro, la legge al comma 2 dell’articolo 18 evidenzia che il responsabile del corretto funzionamento degli strumenti tecnologici che sono stati forniti al lavoratore in modo che egli possa svolgere l’attività lavorativa è il datore di lavoro. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’ambito di cui si sta parlando è sempre quello del rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, nel quadro complessivo della disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 per la sicurezza e la salute sul lavoro, anche nel contesto dello smart working la responsabilità relativa all’utilizzo e al funzionamento degli strumenti di lavoro è del datore di lavoro. In mancanza di strumenti di lavoro adeguati, per esempio, non si può parlare di lavoro agile. D’altro canto si possono comunque prevedere degli accordi che contemplino l’uso di strumenti di lavoro propri, allo scopo di esaltare la flessibilità di questa modalità di organizzazione del lavoro. La legge impone che una volta all’anno il datore di lavoro consegni, non solo al lavoratore ma anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un’informativa scritta in cui siano precisati sia i rischi generali che i rischi specifici relativi all’esecuzione del lavoro.
Articolo di W. Wild da h24notizie.com