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QUARANTENA. QUANDO NON È MALATTIA PER INPS

In questi giorni l’INPS ha precisato che la quarantena non verrà equiparata alla malattia, un’affermazione che detta cosi non è molto esplicativa, nell’articolo cerchiamo di contestualizzare questa affermazione dell’INPS che ha deciso di chiarire questo aspetto anche in virtù della risalita del numero di contagi ed in vista di nuovi lockdown locali o regionali.

Con una circolare l’INPS ha chiarito un concetto molto importante in questo periodo dove il numero dei contagi da Coronavirus è tornato nuovamente a salire con circa 5.000 nuovi positivi ogni giorno, l’INPS precisa che in caso di nuove chiususe regionali o locali dovuto all’elevato numero di contagi da Covid 19  la quarantena non verrà equiparata alla malattia, questo significa che se le persone saranno impossibilitate a svolgere le proprie attività lavorative a causa di nuove restrizioni e chiusude non sarà considerata malattia e quindi le assenze dal lavoro non saranno retribuite dall’INPS

All’interno della circolare l’INPS ha anche precisato quali sono le condizioni affinche l’assenza da lavoro venga riconosciuta come malattia, che secondo l’istituto nazionale di previdenza può esserci solo quando la quarantena è decisa da un operatore di sanità pubblica, (come ad esempio nel caso di contatto stretto con soggetti positivi).

Solo in questo caso al lavoratore che si assenta dal lavoro può essere riconosciuta la malattia che sarà poi erogata appunto dall’INPS.

Nella nota l’Istituto precisa anche che la malattia non sarà riconosciuta ai lavoratori fragili in smart working a meno di malattia conclamata, poichè non si configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia.

Nienta malattia anche per le persone che dovessero fare la quarantena all’estero perché richiesta dal paese di destinazione, insomma l’INPS tiene a precisare tutti gli aspetti legati alla malattia in ambito lavorativo in vista della risalita dei contagi ed in vista di nuove chiusure locali e regionali, visto che un nuovo lockdown totale non sarà attivato, per evitare di aggravare la già precaria situazione economica Italiana ma non solo.

Infine ricordamo che i lavoratori che sono in malattia e quindi impossibilitati a recarsi sul posto di lavoro ci sono gli orari della visita fiscale da rispettare che variano a seconda si tratti di lavoratore pubblico o privato:

Da miuristruzione.it

 

TUTTO SULLA SANIFICAZIONE A SCUOLA

Da Inail.it

Prodotto editoriale realizzato a supporto dei datori di lavoro delle scuole di ogni genere e grado al fine di poter organizzare e gestire la salubrità dei locali scolastici, che rappresenta l’intervento primario per la prevenzione di malattie e infezioni, attraverso una adeguata e consapevole organizzazione della pulizia, disinfezione e sanificazione in tempi di normale gestione e di pandemia.

Immagine Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche

Tenuto conto della continua evoluzione normativa e delle indicazioni fornite dagli organi competenti prima della ripresa dell’attività didattica, si è reso necessario un aggiornamento, realizzato con la supervisione di ISS e Ministero della Salute, al fine di rendere la pubblicazione in linea con le indicazioni più recenti. La pubblicazione è costituita da una parte generale in cui si riprendono gli obblighi legislativi o le indicazioni di norme o di linee guida sull’argomento, con particolare riferimento alle definizioni di pulizia, disinfezione e sanificazione, ma anche sui dispositivi medici e dispositivi di protezioni individuale, su informazione e formazione, su detersivi, detergenti e disinfettanti e su attrezzature per la pulizia e da una parte più specifica in cui si entra nel dettaglio delle sostanze e attrezzature/materiali da utilizzare con l’indicazione di una consigliata, ma non obbligatoria, frequenza delle operazioni che ogni datore di lavoro dovrà adattare non solo nell’ordinarietà alla propria organizzazione e realtà scolastica, ma anche nell’emergenza alle ulteriori necessità legate al mezzo di trasmissione, ai metodi necessari per inibirne l’azione e ai tempi di azione richiesti. La parte specifica è, poi, meglio esplicitata nelle allegate schede distinte per ambiente scolastico (aule, servizi igienici, uffici, palestre e spogliatoi, aree esterne, eccetera) in cui si riportano le diverse attività di igienizzazione da svolgere e le relative attrezzature e frequenze.

Prodotto: Opuscolo
Edizioni: Inail – 2020
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

Da Inail.it

In seguito al divieto di utilizzazione dell’amianto, tra i materiali sostitutivi, le fibre artificiali vetrose (FAV) rappresentano il gruppo commercialmente più utilizzato, trovando interessanti applicazioni dal punto di vista industriale.

Immagine Fibre artificiali vetrose

Una così vasta diffusione è dovuta alle loro particolari proprietà tecnologiche: elevata stabilità chimica e fisica, non infiammabili, resistenti alle condizioni ambientali e ai microrganismi, proprietà dielettriche e di isolamento dalle sollecitazioni termiche ed acustiche.

Prodotto: Fact sheet
Edizioni: Inail – 2020
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

ERGONOMIA SCOLASTICA ANTICOVID

Da Inail.it

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di sospendere l’attività scolastica in aula per un lungo periodo di tempo.

Disposizioni anti covid-19 ed ergonomia scolastica

Oggi, il rientro richiede, comunque, di adottare importanti azioni per garantire il distanziamento tra gli
alunni di almeno un metro “da bocca a bocca” e prevenire il rischio di nuovi casi di contagio.

Prodotto: Fact sheet
Edizioni: Inail – 2020
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CONTROLLO DELLA MMC

Da oshonline.com


L ‘uso delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale applicate allo studio della postura e della movimentazione dei carichi puó rappresenta una nuova frontiera nella prevenzione delle malattie professionali. Sul sito di oshonline viene mostrato ad esempio unpiccolo dispositivo indossabile. Tale dispositivo da 2×3 cm comunica  tra la parte superiore della schiena e la spalla ed avvisa chi lo indossa di eventuali movimenti pericolosi attraverso un biofeedback vibro-tattile e uditivo. 

Queste informazioni vengono quindi inviate tramite una APP dello smartphone personale o a un tablet sul posto di lavoro. L’utente  può lavorare scegliendo  3 diversi programmi di formazione di movimentazione manuale  che permettono un training di  10 giorni.  Si possono inoltre valutare in formato anonimo collettivo i dati aggregati.

Il dispositivo indossabile” Mmc  ” é stato sviluppato dalla società Soter per prevenire lesioni alla schiena  e si è dimostrato in grado di ridurre fino al 55% degli infortuni dovuti alla movimentazione manuale in diversi settori, tra cui magazzino, produzione, logistica, vendita al dettaglio, sanità. Insomma un primo passo verso una tecnologia sempre più sofisticata  che ora includerà anche il rischio per le spalle.

Un piccolo dispositivo, enorme prevenzione degli infortuni e riduzione dei costi

Il dispositivo previene lesioni alla spalla e alla schiena  grazie alla possibilità di

  1. Monitorare i movimenti e la postura individuali dei lavoratori e fornire un biofeedback * in tempo reale all’utente mediante dati vibro-tattili, uditivi o visivi su un’app mobile di accompagnamento
  2. Fornire 3 diversi programmi di formazione sulla manipolazione manuale di microapprendimento che possono essere completati in loco
  3. Esporre dati oggettivi su un dashboard di gestione online disponibile per responsabilizzare le organizzazioni fornendo loro informazioni preziose sui rischi di infortunio per migliorare la sicurezza dell’intera forza lavoro

La tecnologia avanzata può cogliere non solo il movimento ma anche la qualità di un movimento

Spalla
Elevazione del braccio
Spinta e trazione Sollevamento
statico del
braccio Movimenti ripetitivi del braccio
Sforzo eccessivo

difettoso Bending

Torsione della colonna vertebrale dorsale
posture statiche
ripetizione dei movimenti ad alta intensità: difettoso sollevamento / abbassamento con ulteriori rischi

La società Soter ha  operato  al massimo per ridurre al minimo gli effetti fastidiosi del dispositivo  (vestibilità, peso, dimensioni, coinvolgimento dell’app, invasività) cercando di rendere Il prodotto facile e confortevole  da usare ed indossare

il sito Web di Soter per ulteriori informazioni www.soteranalytics.com . https://soteranalytics.com/try-soter/

Info@soteranalytics.com

Liberamente tradotto ed adattato da Dott. Alessandro Guerri specialista in medicina del lavoro.

 

LAVORATORI FRAGILI UN EMENDAMENTO

Da orizzontiscuola.it

Fino al 15 ottobre per tutti i lavoratori pubblici e privati considerati fragili (ossia malati oncologici, immunidepressi, disabili con la 104) il periodo di astensione dal lavoro non verrà considerato come malattia e non verrà computato nel periodo di comporto. Dopo quella data potranno utilizzare lo smartworking fino a fine anno”.

Lo prevede un emendamento al dl Agosto, approvato dalla commissione Bilancio di palazzo Madama. Ad annunciarlo la senatrice del MoVimento 5 Stelle e presidente della commissione Lavoro, Susy Matrisciano.

“La norma – afferma Matrisciano – è stata inserita nella riformulazione di diversi emendamenti al dl Agosto ed è frutto del lavoro svolto dai componenti delle forze politiche di maggioranza in commissione Lavoro al Senato.
E’ un bell’esempio di convergenza su un tema importantissimo, in una fase complessa, che consente di coniugare due diritti fondamentali: il diritto al lavoro e quello alla salute”. “La norma ha cristallizzato le osservazioni della Commissione”, sottolinea Matrisciano, che aggiunge: “la sua formulazione ampia e generica, include, infatti, i lavoratori del mondo della scuola, prevede un finanziamento di circa 54 milioni di euro e consente di tutelare tutti coloro che, trovandosi in quella condizione, sono esposti più di altri al rischio di un possibile contagio”.

Ricordiamo che alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore suscettibilità (e cioè di fragilità) nei confronti del Sars-Cov-2 (Coronavirus) e di complicanza in caso di Covid19. Fra queste, le principali sono:

  • Neoplasie maligne attive negli ultimi 5 anni
  • Diabete mellito in compenso labile
  • Ipertensione arteriosa non stabilizzata
  • Malattie cardiovascolari in fase critica (infarti recenti, aritmie o vasculopatie importanti, ecc.)
  • Malattie croniche delle vie respiratorie con deficit ventilatori
  • Insufficienza renale o epatica conclamata
  • Malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario (ad es. terapia con cortisonici)
  • Insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere inaffidabile l’uso corretto delle protezioni e l’osservanza di comportamenti preventivi (distanza di sicurezza, igiene personale, ecc.)
  • Gravidanza

Nel caso in cui un lavoratore ritenga di trovarsi in una condizione di iper-suscettibilità al Covid19 per motivi di salute, si rivolgerà al medico competente richiedendo una visita straordinaria e sottoponendo documentazione sanitaria dettagliata ed aggiornata relativa alla sua condizione di fragilità (per esempio con una relazione clinica del medico di medicina generale o dello specialista di fiducia) e rilascerà il consenso informato alla segnalazione di fragilità al datore di lavoro.

Sulla base delle patologie del lavoratore e del rischio di contagio connesso all’attività lavorativa, il medico competente valuterà le misure di particolare tutela che si rendessero necessarie e le sottoporrà al datore di lavoro attraverso una revisione del giudizio di idoneità.

 

 

LINEE GUIDA DISTANZIAMENTO SOCIALE E MOBILI DI UFFICIO

Layout ufficio e distanziamento sociale – Linee guida per la disposizione dei mobili per ufficio nel periodo post Covid-19

Il documento di Assufficio-Federlegnoarredo fornisce indicazioni utili alle aziende su come organizzare la disposizione degli arredi ufficio in modo da favorire il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone all’interno degli ambienti lavorativi.

Il documento di Assufficio-Federlegnoarredo fornisce indicazioni utili alle aziende su come organizzare la disposizione degli arredi ufficio in modo da favorire il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone all’interno degli ambienti lavorativi.

La necessità di garantire la distanza di almeno un metro tra le persone all’interno degli ambienti lavorativi, in ottemperanza ai protocolli e alle disposizioni normative, ha portato le imprese ad interrogarsi su come gli arredi possano essere riorganizzati ed adattati alle nuove esigenze.

Per rispondere a questa domanda, la Commissione Tecnica di Assufficio ha elaborato delle linee guida, con la collaborazione di professionisti esterni impegnati nella progettazione di spazi ufficio e nel loro adeguamento in condizioni post-pandemiche tra cui tecnici dell’ATS Milano Città Metropolitana.

Il documento di Assufficio propone degli esempi di come gli arredi che compongono le postazioni di lavoro e alcuni ambienti accessori di un ufficio possano essere distribuiti in pianta e organizzati in modo da favorire il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone, misura indicata dalle disposizioni legislative in vigore come la minima idonea a limitare la circolazione del virus.

Questo documento integra le prescrizioni della norma UNI 11534:2014, sulla disposizione dei mobili per ufficio, con considerazioni e suggerimenti che tengono in conto, oltre agli aspetti di carattere ergonomico già oggetto della UNI 11534, anche delle esigenze di distanziamento sociale imposte dalla diffusione della pandemia Covid-19.

E’ possibile scaricare il documento in fondo alla pagina o tramite questo link.

Contatti

Per ulteriori informazioni:
Carlo Capra, Area Territorio e Ambiente, tel. 02 58370520, e-mail carlo.capra@assolombarda.it

COVID 19 E CUORE

Da Dottnet.it

Circa 1 paziente su 5 affetto da Covid-19 può avere manifestazioni cardiache con un danno miocardico caratterizzato dal significativo incremento della troponina”. Il dato è emerso nel corso del convegno ‘Conoscere e curare il cuore’ in corso a Firenze e al quale partecipano circa 1.800 cardiologi. Anche il cuore , spiegano gli studiosi, può essere coinvolto dal Coronavirus, analogamente ad altri organi, tra cui rene, fegato, tratto gastroenterico, cute e strutture nervose. Il danno cardiaco, viene precisato, è legato a un marcato aumento della mortalità.

“Uno studio anatomo-patologico del miocardio riportato dal gruppo diretto dalla professoressa Arbustini del policlinico di Pavia – viene precisato offre importanti informazioni sull’interessamento cardiaco dell’infezione da Covid. Ad esempio, in un uomo deceduto per complicanze settiche dopo avere contratto il Covid, manifestatosi con un quadro di distress respiratorio con infiammazione interstiziale di grado lieve, si sono osservate per la prima volta particelle virali in cellule interstiziali citopatiche”. Sempre in occasione del convegno è stato posto l’accento “sull’incremento di ischemia cerebrale da occlusione di grossi vasi in pazienti giovani colpiti da Covid e spesso senza rilevanti fattori di rischio”.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E VALUTAZIONE RISCHIO MUSCOLOSCHELETRICO

Da insurzine.com

La nuova offerta combina intelligenza artificiale e la ricerca ergonomica per analizzare rapidamente un video da smartphone che riprende un lavoratore mentre esegue un’attività e identificare così i movimenti e posture che potrebbero causare lesioni. Il software quantifica poi il rischio e produce un rapporto che assiste un professionista dell’ergonomia della compagnia nello sviluppo di soluzioni di consulenza che aiutano a proteggere i lavoratori.

“Le lesioni muscoloscheletriche, spesso causate da una cattiva ergonomia o dal design della postazione di lavoro, possono portare a gravi problemi di salute che possono compromettere la capacità di un dipendente di svolgere determinate attività o richiedere loro di prendersi una pausa per recuperare”, ha affermato Marty Henry, Senior Vice President of Risk Control di The Travelers. “Utilizzando l’intelligenza artificiale, possiamo ridurre il tempo dedicato alla valutazione dei problemi da giorni a ore, consentendo ai nostri specialisti di concentrare la loro attenzione sullo sviluppo di miglioramenti sul posto di lavoro su misura per i nostri clienti.

Questa soluzione è adatta soprattutto in tempo di Covid con i contatti ridotti al minimo per evitare i contagi. “Comprendiamo le preoccupazioni dei nostri clienti nell’offrire ai visitatori l’accesso alle loro sedi durante questo periodo impegnativo”, ha affermato Mary Ellen Ausenbaugh, Technical Director of Human Factors and Ergonomics di Travelers. “Consentire valutazioni ergonomiche a distanza utilizzando il video dello smartphone è un altro modo innovativo con cui aiutiamo i nostri clienti a mantenere alti livelli di sicurezza anche in un periodo problematico come quello che stiamo vivendo”.

SMART WORKING VS TELELAVORO

Mettere in evidenza la distinzione tra smart working e telelavoro, anche in considerazione delle indicazioni contenute nella legge sul lavoro agile, è di fondamentale importanza se si vuole avere un quadro chiaro e preciso di ciò che prevede la normativa dal punto di vista della sicurezza sul lavoro: anzi, per certi aspetti la disciplina del telelavoro è addirittura in contrapposizione con quella sul lavoro agile. Per essere ancora più chiari, sarebbe un errore cercare di decodificare la dimensione della sicurezza sul lavoro in ambito di smart working con gli strumenti interpretativi concepiti per il telelavoro. I punti di contatto tra le due fattispecie non mancano, ma ciò non toglie che si tratti di realtà decisamente differenti l’una dall’altra.

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

Le disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro possono essere applicate a tutte e due le fattispecie, anche se in fin dei conti hanno una portata diversa, dal momento che il modo in cui sono organizzate le aziende moderne è più vicino allo smart working che non al telelavoro. Non è certo un caso se la disciplina del telelavoro risale a più di due decenni fa, vale a dire un’epoca in cui degli smartphone e dei tablet non c’era neppure l’ombra: si lavorava solo con i computer fissi.

La disciplina del telelavoro

In uno scenario di quel tipo, la percezione tipica degli obblighi di sicurezza correlati al telelavoro presupponeva l’adozione di strumenti di lavoro che nella maggior parte dei casi venivano messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro, a cui spettavano anche le relative spese. Chi operava in telelavoro aveva comunque la possibilità di adoperare strumenti propri, mentre la postazione di lavoro era fissa, e quasi sempre veniva allestita presso il domicilio. Per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro nel caso del telelavoro, pertanto, la norma a cui si deve fare riferimento è riportata nel comma 10 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. In base a questa disposizione, si applicano le disposizioni contenute nel titolo VII per tutti i lavoratori subordinati che erogano prestazioni di lavoro a distanza in maniera continuativa attraverso un collegamento telematico e informatico, a prescindere dall’ambito nel quale la prestazione in questione viene svolta. Se è il datore di lavoro a mettere a disposizione delle attrezzature proprie, è necessario che queste siano in linea con quanto previsto dalle disposizioni del titolo III.

Gli obblighi di prevenzione

Entrando più nel dettaglio, il telelavoro si è evoluto con il passare degli anni nel telelavoro mobile, che attualmente è disciplinato da diversi contratti collettivi nazionali di lavoro. In questi ambiti si prendono in considerazione in maniera specifica gli obblighi di prevenzione che hanno a che fare con l’impiego degli strumenti di lavoro in modo continuativo e con prestazioni a distanza. In tema di esposizione ai videoterminali, cioè ai computer, si deve tenere conto di quanto previsto dal Titolo VII del Testo Unico per gli obblighi di informazione e prevenzione. In più c’è da tenere conto degli obblighi che riguardano l’allestimento della postazione di lavoro: non è detto che essa debba essere per forza fissa, ma è importante che sia legata all’adozione di strumenti di lavoro che devono essere mantenuti dal datore di lavoro, a cui spetta anche la gestione della loro sicurezza.

Che cosa cambia con lo smart working

Nel caso dello smart working, i classici obblighi di prevenzione che sono correlati con l’impiego degli strumenti di lavoro non vengono meno, ma in più intervengono fattori di rischio ambientale differenti rispetto a quelli che di solito vengono affrontati quando si parla di telelavoro domiciliare, dal momento che sono contraddistinti dalle potenzialità dell’attività outdoor. Il fatto è che in questo caso è complicato fornire una valutazione in una prospettiva di prevenzione, e il motivo riguarda proprio il fatto che non si tratta di ambienti di lavoro tradizionali. Questo è uno degli aspetti che distinguono il telelavoro dallo smart working, con il legislatore che domanda al datore di lavoro di provvedere a una sorta di vigilanza, fermo restando che anche il lavoratore è tenuto a rispettare una responsabilità individuale maggiore.

Gli obblighi per il datore di lavoro

Per quanto riguarda l’impiego degli strumenti di lavoro, la legge al comma 2 dell’articolo 18 evidenzia che il responsabile del corretto funzionamento degli strumenti tecnologici che sono stati forniti al lavoratore in modo che egli possa svolgere l’attività lavorativa è il datore di lavoro. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’ambito di cui si sta parlando è sempre quello del rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, nel quadro complessivo della disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 per la sicurezza e la salute sul lavoro, anche nel contesto dello smart working la responsabilità relativa all’utilizzo e al funzionamento degli strumenti di lavoro è del datore di lavoro. In mancanza di strumenti di lavoro adeguati, per esempio, non si può parlare di lavoro agile. D’altro canto si possono comunque prevedere degli accordi che contemplino l’uso di strumenti di lavoro propri, allo scopo di esaltare la flessibilità di questa modalità di organizzazione del lavoro. La legge impone che una volta all’anno il datore di lavoro consegni, non solo al lavoratore ma anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un’informativa scritta in cui siano precisati sia i rischi generali che i rischi specifici relativi all’esecuzione del lavoro.

Articolo di W. Wild da h24notizie.com