A distanza di quasi 4 anni la famiglia dell’uomo è stata risarcita con € 750.000, il Consorzio è stato condannato a pagare una sanzione di € 50.000 per la mancata predisposizione del modello organizzativo gestionale per la prevenzione dei rischi sul lavoro, mentre resta ancora aperto il processo a carico degli altri imputati.
Il lavoratore operava in una cella frigo in condizione di isolamento, senza nessun collega vicino. Nel caso della cella frigo, alla condizione di lavoro isolato si aggiungono anche i rischi dell’ambiente, normalmente con temperature prossime ai -20 °C e ridotta percentuale di ossigeno; in tale condizioni un infortunio con la perdita di conoscenza, ed un ritardo nei soccorsi, possono facilmente avere delle conseguenze fatali.
Il fatto di cronaca sopra riportato mi incoraggia a fare il punto circa il problema dei lavoratori isolati e lo stato dell’arte della tecnologia disponibile per la tutela della salute degli stessi.
Chi sono i lavoratori isolati?
Si definiscono “lavoratori isolati” le persone che sono tenute a lavorare da sole, senza una sorveglianza diretta e senza la presenza di altri soggetti vicini che possano prestare soccorso immediato in caso di infortunio o incidente. Un lavoratore o lavoratrice che svolge la propria attività in solitudine, opera senza un contatto visivo o vocale diretto con gli altri dipendenti dell’azienda e tale condizione potrebbe interessare tutte le categorie di lavoratori (anche gli impiegati in ufficio) che, ad esempio, hanno necessità di continuare a lavorare oltre l’orario normale, oppure nei casi in cui sia richiesta la loro presenza durante i giorni festivi, la sera o la notte.
Sono considerati lavoratori isolati anche coloro che non operano realmente in solitudine, ma che si trovano in un contesto che presenti difficoltà nella comunicazione, nel movimento o di impedimento fisico, oltre alle persone che lavorano in luoghi remoti, di difficile accesso, in condizioni ambientali sconosciute o avverse.
Esempi di categorie di lavoratori isolati sono: benzinai, addetti alla manutenzione, addetti alle pulizie, tecnici di laboratorio, agricoltori, autisti, tassisti, trasportatori, commesse, farmacisti, forestali, giardinieri, guardie mediche, infermieri, guardie giurate, magazzinieri, medici, infermieri, operai edili, portieri.
Normativa del lavoratore isolato
Relativamente ai lavoratori isolati sia diurni che notturni, è necessario ricordare che l’articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08 e s.m. di cui al D. Lgs. 106/09, pone a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quindi anche quelli derivanti da particolari condizioni lavorative, come appunto quelli dei lavoratori isolati. A seguito di tale valutazione il Datore di Lavoro deve adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione e le relative procedure per eliminare o ridurre le conseguenze dei rischi individuati.
I Fattori di rischio del lavoratore isolato
Nel caso di lavoratori isolati il fattore di rischio principale (da valutare e per il quale adottare misure e procedure di prevenzione e protezione) è relativo all’organizzazione dei soccorsi in caso di malore o infortunio del lavoratore.
In tale circostanza i fattori addizionali di rischio sono i seguenti:
- impossibilità o limitata capacità, da parte del lavoratore stesso, di allertare i soccorsi all’esterno del luogo di lavoro;
- difficoltà o impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di accedere all’interno del luogo, dove è necessario l’intervento;
- ulteriore difficoltà ad individuare esattamente, una volta all’interno, il punto intervento in caso di situazioni complesse.
Tali fattori addizionali di rischio comportano inevitabilmente il ritardo dell’intervento con effetti a volte fatali.
Pertanto, il Datore di Lavoro deve (in virtù degli obblighi di cui al già citato articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08) prevedere sistemi per monitorare in tempo reale lo stato di salute del lavoratore attraverso il controllo del suo stato di coscienza.
Inoltre va ricordato che l’art. 2, comma 5, del D.M. 15/7/2003 N° 388 sancisce quanto riportato qui di seguito:
“Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il Datore di Lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.”
Tale sistema di comunicazione deve essere mantenuto in buone condizioni di funzionamento e manutenzione. I telefoni cellulari privati dei lavoratori non possono essere verificati dal datore di lavoro, e quindi non costituiscono un mezzo idoneo, ed inoltre la quasi totalità non posseggono la funzione uomo a terra, e quindi inadeguati in caso di malore e/o infortunio con perdita di coscienza.
Quali dispositivi scegliere per i lavoratori isolati?
Uno dei primi passi per tutelare i lavoratori isolati è quello di dotarli di un dispositivo “uomo a terra” in grado di allertare il personale di soccorso in caso di malore o di una situazione di emergenza.
L’attuale tecnologia propone dispositivi operanti su rete GSM, DECT, Wi-Fi o radio. Tali strumenti sono dotati di pulsante di emergenza nonché sensori capaci di rilevare il non movimento e la posizione orizzontale dell’operatore (funzione mandown) e di allertare in autonomia il personale di soccorso.
I dispositivi più avanzati posseggono anche le funzioni di localizzazione (tramite GPS per ambienti esterni, tramite radio beacon/RFID per ambienti interni), Amber Alert (timer programmabile in assenza di copertura GSM), rilevamento della posizione evoluto multi costellazione GNSS (ricevitore a 48 canali, GPS, Glonass, Galileo e BeiDou), Mandown++ evoluto (allarme uomo a terra, non movimento e caduta violenta), geofencing (perimetro virtuale), ALS (Automatic Location System), sistema viva-voce, certificazione per ambienti Atex.
I moderni dispositivi consentono la massima personalizzazione di tutti i parametri di configurazione, come ad esempio la possibilità di impostare l’angolo di inclinazione e i tempi di attivazione del mandown, per adattarsi alle diverse tipologie di attività dell’operatore.
Particolare attenzione va posta alla scelta dello strumento. Esistono infatti sul mercato dispositivi (per lo più di fabbricazione non europea) non supervisionati (cioè non in grado di verificare continuamente lo stato dei suoi componenti segnalando qualsiasi malfunzionamento, assenza rete, assenza GPS, anomalia sensori, ecc.), dotati di software/sensori non proprietari e quindi poco affidabili perché soggetti ad interruzioni di servizio, oppure privi delle certificazioni richieste dai Sistemi di Gestione Qualità e Sicurezza.
Infine è utile ricordare che l’adozione di dispositivi per la tutela dei lavoratori isolati permette all’azienda di ottenere una riduzione del premio INAIL (OT24).