Novità

LE ULTIME MODIFICHE DEL TU 81

Grandi novità in materia di sicurezza sul lavoro. Con la conversione in legge n. 215/2021 del D.L. del 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, sono state introdotte alcune importanti modifiche al D.lgs. n.81/2008 (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), non solo per i lavoratori, ma anche per datori di lavoro e dirigenti.

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro: le novità

Tra le nuove disposizioni presenti in legge di conversione si segnalano:

  • Obbligo di individuazione del preposto alla sicurezza (artt. 18 e 19);
  • Individuazione del preposto in caso di appalto (art.26);
  • Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro e formazione biennale per il preposto (art. 37);
  • Sanzioni per il datore di lavoro e dirigente (art. 55);
  • Sistema di vigilanza (art. 13);
  • Contrasto lavoro irregolare (art.14) e nuovo allegato I, con i casi di sospensione dell’attività imprenditoriale;
  • Introduzione del Sistema Informativo Nazionale di prevenzione (art. 8)

Obbligo di nomina del preposto alla sicurezza

Con gli articoli 18 e 19, è stata introdotta la nomina obbligatoria del preposto alla sicurezza e nuovi obblighi in capo al preposto. In particolare, all’articolo 18 si segnala l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività.

Come disposto dall’art. 19, nuova lettera a), oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, dovranno interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Individuazione del preposto in caso di appalto e subappalto

Sempre a proposito del preposto, all’art. 26, comma 8 bis, viene stabilito che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto.

Formazione in ambito sicurezza sul lavoro

Con la legge n. 215/2021 viene modificato il testo dell’art. 37, precisando, al comma 2 che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sarà chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione.

Inoltre il comma 5 è stato integrato: mentre prima stabiliva solo che “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” adesso viene precisato che “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro

La grande novità è quella introdotta dal comma 7, che stabilisce l’obbligo di formazione anche per il datore di lavoro. Adesso infatti, al pari di dirigenti e preposti, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Formazione continua anche per i preposti: essa va fatta in presenza, ripetuta con cadenza almeno biennale e “comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti

L’art. 55, recante le sanzioni per violazioni delle disposizioni, è stato modificato: esso prevede l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter, relativo al nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto.

Sistema di vigilanza e responsabilità dei dirigenti scolastici

La legge n. 215/2021 ha apportato importanti modifiche all’art. 13, inerente il Sistema di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, si stabilisce che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) rientra fra gli enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza; viene introdotto il coordinamento ASL-Ispettorato a livello provinciale, oltre all’obbligo annuale per l’Ispettorato di produrre una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

Inoltre, con l’introduzione dell’art. 13-bis, viene esclusa la responsabilità civile, amministrativa e penale dei dirigenti scolastici, qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.

Gold scales of justice and books on brown background

Contrasto lavoro irregolare

Una menzione particolare va al nuovo articolo 14, completamente sostituito con un esplicito riferimento alla comminazione della sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato nel caso si rilevi l’irregolarità del 10% dei lavoratori occupati.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

Per potere ottenere la revoca della sospensione è necessario:

  • a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  • b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
  • d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
  • e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Anche il citato Allegato I è stato integralmente sostituito dal quello nuovo, recante “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale (ai sensi dell’art. 14 comma 1) e gli importi di sanzione aggiuntiva.

Il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

L’art. 9 introduce il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Il SINP ha come finalità:

  • fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici;
  • programmare e valutare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi.

Gli organi di vigilanza alimentano un’apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Sistema informativo è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall‘INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).

L’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo e rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.

Da lavori pubblici.it

RICHIESTE DI ESENZIONE VACCINO COVID

Lavoratori, spesso non giovanissimi, chiedono al medico di certificare che soffrono di patologie incompatibili con il vaccino o domandano batterie di test per stabilire se possano o meno vaccinarsi contro il Covid-19. Le richieste, già presenti, si sono moltiplicate con il decreto “super green pass” e nel Lazio, in particolare nel Viterbese, stanno portando a situazioni esasperanti come quelle denunciate dal segretario Fimmg Michele Fiore. Che le riassume in due tipologie: a chi esige che il curante prescriva decine di esami in base alla legge sulle vaccinazioni obbligatorie in caso di soggetti immunodepressi o che abbiano manifestato reazioni allergiche pregresse, ora si aggiunge chi chiede al medico di firmare una attestazione in grado di garantire l’assenza di conseguenze se si vaccina.

In giro per la regione si trovano poi richieste al medico di indicare il vaccino ritenuto più idoneo, anche rispetto al rischio di positivizzarsi a seguito dell’inoculo, o di prescriverlo lui direttamente con ricetta limitativa. Alcuni inviano anche comunicazioni all’Asl in cui si spiega che mancano al momento i presupposti per fruire di uno dei quattro vaccini disponibili in quanto “farmaci sperimentali”. Per la cronaca, sulle cause possibili di esenzione dal vaccino fa testo la circolare ministeriale del 4 agosto scorso che sottolinea come siano rare (e diversamente frequenti a seconda dei vaccini) le vere controindicazioni quali pregressa sindrome trombotica o perdita capillare, o reazione allergica grave dopo una dose o a componenti del vaccino (quasi sempre tale reazione si verifica entro 30′ ma non si può escludere entro le 24 ore). Giustificano poi la precauzione del medico sindromi di Guillain Barrè insorte dopo vaccino, miocardite o pericardite (ma si può chiedere riscontro a specialista). Si rinvia usualmente in caso di infezione in corso o quarantena. Tra i vademecum di categoria (Simg, Assimefac) la Simg ribadisce come il principio di precauzione sia da considerare in casi di recente infarto miocardico, evento cardiovascolare acuto, intervento chirurgico grave; fra le malattie trasmissibili, oltre ad epatite acuta e nefrite, sono pregiudizievoli gli stati settici e le gravi infezioni d’organo o tessuto. Infine, per i chemioterapici ed i farmaci che possono inibire l’azione del vaccino bene dirottare i pazienti allo specialista che si occupa della terapia. Oltre questo, il beneficio supera il rischio. Ma sul web ci si imbatte in siti dove si invita il paziente a chiedere al medico IgG per Epstein Barr, CMV, VZV, Herpesvirus 1 e 2, morbillo parotite rosolia, HBV, HCV, HIV, esami sulla predisposizione alla trombosi,

sequenziamenti del Covid nelle feci per vedere se si è cronicizzato e si afferma che “se il medico si rifiuta di prescrivere è passibile di omissione di atto d’ufficio».
Fimmg Lazio attraverso il proprio ufficio legale coordinato dall’avvocato Olindo Cazzolla del Foro di Roma ha attivato un piano di tutela e ha invitato gli iscritti a girare le comunicazioni scritte “anti-vax” via mail all’indirizzo roma@fimmg.org Giampiero Pirro responsabile comunicazione Fimmg Lazio sottolinea, codici (ed avvocato) alla mano, che «il medico è libero autonomo indipendente e responsabile nella sua attività professionale e non può prescrivere al fine di compiacere il paziente né firmare atti che sostengano la totale assenza di insorgenza di effetti collaterali dal vaccino. Quando arrivano simili mail dagli assistiti, meglio non rispondere subito, non cercare di tamponare con l’efficienza qualcosa che nel rapporto può essersi rotto per colpe non proprie. Il codice deontologico obbliga il medico a certificare solo se sussistono i presupposti obiettivabili. Obbligare a certificare il falso o l’impossibile, ad esempio che il medico, avendolo dichiarato idoneo, si prende ogni responsabilità se il paziente muore o ha una reazione avversa a seguito del vaccino, può configurare un reato del richiedente ma non del medico e ciò è facilmente dimostrabile nelle sedi giudiziarie. Non esiste alcuna legge altresì che obbliga a scrivere o assecondare i voleri bizzarri di chiunque, ove non ci sia un riscontro clinico. Stiamo raccogliendo le richieste, che stanno creando non pochi problemi di tranquillità a colleghi impegnati su più fronti durante uno stato d’emergenza, e non escludiamo passi quali l’invio delle comunicazioni alla procura per una valutazione di reato, oltre che agli Ordini. Il medico dovrebbe inoltre in questi casi valutare la ricusazione dell’assistito. Ai sensi dell’Accordo nazionale il solo atto di scrivere o far scrivere un’intimazione legale coercitiva lede il rapporto fiduciario che è alla base di una corretta assistenza e non è condizionabile da minacce di iniziative legali od intimazioni».

Mauro Miserendino da doc33.it

GLI FTALATI NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO

Gli ftalati rappresentano un gruppo di molecole strutturalmente simili, ampiamente utilizzate a partire dal 1930 a livello industriale come agenti plastificanti, solventi in cosmetici e numerosi manufatti di uso quotidiano.

Proprio l’utilizzo così diffuso ne ha mostrato, con maggiore chiarezza, le caratteristiche di pericolosità legate al sistema endocrino. Viene proposto un inquadramento della gestione normativa, la caratterizzazione del rischio per la salute e l’identificazione dei contesti lavorativi potenzialmente coinvolti da questa esposizione.




Prodotto: Fact sheet
Edizioni: Inail – 2021
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

Da Inail.it

INFEZIONE IBRIDA DA COVID

E’ un fatto che esposizioni aggiuntive a frammenti di un virus tendono a rafforzare l’immunità in modo incrementale. Quindi non è irrazionale immaginare che un’infezione da omicron, a seguito di un ciclo completo di vaccinazione, potrebbe essere “un bene”: in altre parole, accrescere la propria armatura antivirale, attraverso questa forma di immunità ibrida, tanto più che gli ultimi studi farebbero emergere che gli anticorpi generati da infezione da omicron, proteggerebbero anche dalle precedenti varianti. Sembrerebbe, a una prima impressione, un vero e proprio “nulla osta” per i vaccinati che potrebbero abbassare la guardia senza preoccuparsi più di cautele e misure di protezione contro Covid. Ma il condizionale è d’obbligo. Perché, come oramai abbiamo imparato a capire, quando si parla di questo virus non esistono equazioni certe.

E il professor Francesco Broccolo, virologo e professore dell’Università di Milano Bicocca, ci ha spiegato perché.

“Partiamo da un presupposto”, dice Broccolo a HuffPostItalia, “i principali sistemi dell’immunità che vengono stimolati sia con la vaccinazione che con l’infezione sono i linfociti T memoria, i linfociti B memoria e i gli anticorpi neutralizzanti. Sia il vaccino che l’infezione naturale hanno questa capacità, quello che sappiamo è che l’infezione naturale, con tutte le varianti viste fino ad adesso, danno una protezione maggiore. Addirittura il primo lavoro su Science parlava di immunità fino a 8 mesi di durata; con il susseguirsi di varianti questa immunità si è ridotta. Fino ad arrivare ad Omicron”.

Che cosa sappiamo di Omicron fino ad adesso?

Chi si infetta con Omicron ha una protezione non solo su Omicron stessa, ma anche sulle varianti precedenti. Questa è la grande novità. Verrebbe da dire, dunque, che infettarsi con Omicron tutto sommato non sembra tanto male: perché ci sono sei lavori che al momento dimostrano che è un virus poco virulento, molto meno patogeno, dà infezione non sinciziogena, che vuol dire che a differenza delle altre varianti interessa la cellula e non quelle adiacenti, non avviene il passaggio self to self, cioè infetto una cellula e questa a sua volta infetta con effetto domino quelle vicino, fino a che si forma una lesione nel polmone. Infetta solo le cellule superficiali e si mantiene lì. Non penetra bene nella cellula perché ha una sequenza diversa sulla Spike che ha delle mutazioni che le consentono l’aggancio potente, ma non ha il taglio proteolitico che le consente di girare la chiave e aprire la porta. Questa caratteristiche la rendono poco virulenta. Da qui a dire “infettiamoci tutti e facciamo i party perché è un ottimo vaccino” dico no.

Ecco il punto. Molti potrebbe pensare: ho tre dosi di vaccino, Omicron è meno virulenta e fornisce maggiore protezione anche contro altre varianti. Forse non conviene infettarsi?

No, perché non conosciamo gli effetti a lungo termine di questa variante. E’ sbagliato anche dire che si tratta di un semplice raffreddore o poco più dell’influenza. Sono etichette che rischiano di dare un messaggio errato al cittadino che si infetta perché non corre rischi. Non sappiamo se provoca Long Covid. E ad oggi non sappiamo se si comporta allo stesso modo su tutti i soggetti. C’è uno studio incoraggiante, ma non basta.

Ce ne parli

Sono state studiate 8000 persone canadesi infettate da Delta e 6000 infettate da Omicron. E a parità di ciclo vaccinale, sesso e età è stato dimostrato che la Delta ospedalizzava al 2,2% e Omicron allo 0.3%. E che i morti di Delta erano lo 0,3% e quelli di Omicron 0. Dati confortanti, ma non sappiamo se Omicron possa dare fra qualche anno complicazioni, dobbiamo essere prudenti, prevale sempre, in medicina, il principio di precauzione. 

Poi c’è il discorso nascita nuove varianti…

Omicron ha tutte le intenzioni di sostituire Delta: è molto più trasmissibile, ma poco letale e scopriamo che chi ha anticorpi da Omicron si protegge anche da Delta, quindi di fatto la scalza. Condizione ideale per un virus che vuole diventare endemico: non vuole uccidere, vuole che l’ospite rimanga vivo. Ebola non è mai diventato endemico perché uccide. E se uccide l’ospite non sopravvive lui. E il virus intelligente tiene in vita l’ospite. C’è da sperare, però, che non sorgano nuove varianti: Omicron è più trasmissibile e meno virulenta, e con una circolazione più alta questo è il vero rischio. Più circola virus e più c’è la possibilità di nuove varianti che si originano soprattutto in soggetti immunodepressi. 

Perciò anche con tre dosi di vaccino e una variante poco letale, meglio tenere alta la guardia e non rischiare l’immunità ibrida..

Meglio essere prudenti e tenere alta la guardia perché non sappiamo gli effetti a lungo termine di questa infezione naturale, sappiamo troppo poco e poi far circolare in modo eccessivo il virus può generare nuove varianti. Poi c’è la variabile delle caratteristiche del soggetto: nello studio canadese su 6000 casi non ne è morto uno e solo lo 0,3% è stato ospedalizzato; ma quando cominciamo a parlare di 6 milioni di casi qualcuno può morire, non possiamo saperlo e non possiamo dare messaggi conclusivi in questo momento.

Da HUFFPOST

COVID E ULTIMI AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI

Riportiamo gli ultimissimi aggiornamenti a proposito di Covid:

  • sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 sono stati pubblicati:
    • il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»
    • il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 dicembre 2021 «Modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell’emergenza da COVID-19 dai vettori»;
    • il comunicato del ministero dell’Interno «Approvazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione del fondo per l’anno 2021 a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di COVID-19»;
  • sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2022, n. 2 è stato pubblicato il decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 novembre 2021 «Trasferimento dei fondi ai comuni al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19»;
  • sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2022, n. 4 è stato pubblicato il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
  • sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2022, n. 5 sono stati pubblicate:
    • l’ordinanza del ministero della Salute 7 gennaio 2022 «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
    • l’ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 31 dicembre 2021 «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 817)».

ANALISI SPETTRALE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’AMIANTO

Da inail.it

L’analisi speditiva dei materiali contenenti amianto, effettuata mediante l’impiego di tecniche innovative e strumentazione portatile, rappresenta una tematica di grande interesse a scala nazionale ed internazionale.

Ciò in quanto essa consente di ottenere benefici sia in termini di riduzione del rischio espositivo per i tecnici di laboratorio che in termini di riduzione dei tempi e dei costi di esecuzione. Il presente fact sheet, edito in lingua inglese, è incentrato sulla tecnica innovativa di imaging iperspettrale (HSI), che a seguito di uno specifico progetto di ricerca in collaborazione tra l’Inail e l’Università La Sapienza, si è rivelata particolarmente efficace per l’identificazione delle principali tipologie di materiali contenenti amianto. Il Fact-sheet descrive dunque le procedure di ricerca analitica adottate ed i vantaggi di tale metodica, evidenziando in particolar modo i principali settori in cui si prevede una sua proficua applicazione nel prossimo futuro.


Prodotto: Fact sheet
Edizioni: Inail – 2021
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

L’IMPORTANZA DEL MEDICO COMPETENTE IN TEMPO COVID.

Covid, sempre più importante la figura del medico competente. Ma tra costi e lentezze burocratiche non tutti i presidi lo coinvolgono

Per quanto la responsabilità della sicurezza nelle scuole rimanga del dirigente, il dottore scolastico deve essere considerato come un consulente tecnico che fornisca un supporto al fine di ottemperare ai suoi obblighi in tema sicurezza, tant’è che è pagato dalle scuole.

Sulla carta c’è. Nella realtà pochi docenti sanno chi è. Molti non l’hanno mai visto. Eppure per molti distretti sanitari è lui a dover segnalare, in accordo con il preside, il lavoratore positivo. Ed è a lui che gli insegnanti, contatti stretti di persone ammalate di Covid, devono comunicare di essere in isolamento. Stiamo parlando del medico competente. Tra i dipendenti di ogni singolo istituto tutti hanno sentito parlare di questa figura nei corsi sulla sicurezza. Anche maestri, professori, collaboratori scolastici hanno avuto modo di ascoltare ingegneri o dirigenti che citano la presenza del medico competente tra i banchi. Tutto è normato dal Decreto legislativo 81/2008, che prevede anche a scuola come in qualsiasi azienda, la nomina del medico competente da parte del dirigente scolastico. Per quanto la responsabilità della sicurezza nelle scuole rimanga del dirigente scolastico, la figura del medico competente deve essere considerata come quella di un consulente tecnico che fornisca un supporto al fine di ottemperare ai suoi obblighi in tema sicurezza, tant’è che è pagato dalle scuole.

Ma se prima dell’emergenza pandemica, il dottore del lavoro aveva tra i suoi compiti quello di valutare il rischio relativo all’utilizzo dei videoterminali, i rischi chimici, biologici, rumore e vibrazioni legati alla pulizia e alla presenza di laboratori e mense, oltre che il rischio relativo alla movimentazione manuale dei carichi e quello legato all’insorgenza di stress lavoro-correlato, ora l’emergenza Covid-19 ha aggiunto un nuovo rischio a quelli già presenti nei luoghi di lavoro. Tra i compiti dei medici competenti, operanti in ambiente scolastico, si è aggiunto quello di collaborare con i dirigenti per lo sviluppo di misure atte a limitare il rischio di contagio. Tra queste una nuova organizzazione dello spazio, la sanificazione di ambienti e superfici, la formazione e l’informazione.

Non è un caso che il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, firmato il 14 agosto scorso, citasse la necessità di “favorire l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del Decreto 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale””. Lo scorso anno si tornò a parlare della figura del medico competente per i lavoratori fragili ovvero le persone disabili, immunodepresse, con patologie a rischio o con un’età tale da essere a rischio. In realtà la circolare del ministero della Salute e del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, numero 13 allarga il concetto di fragilità e specifica che va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”. Tradotto si parla di docenti/lavoratori che possono aver avuto un ictus, uno scompenso cardiaco, che hanno avuto o hanno un cancro, che sono obesi o in dialisi.

Non solo. Di là delle circolari e dei protocolli, secondo alcune Asl il ruolo del medico competente è fondamentale in questa fase. Tra le faq riportare dall’Ats Valpadana c’è scritto che, in caso di positività, “il datore di lavoro, in accordo con il medico competente, invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad Ats della Val Padana”. A questo si aggiunge che “il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di Covid-19, solitamente è già noto all’Ats ed è posto in isolamento domiciliare. Indipendentemente dalla presenza o meno di sintomatologia, il soggetto è tenuto ad avvisare il medico curante e quello competente e il datore di lavoro”. La situazione è ben spiegata da una dottoressa dell’Ats Valpadana: “È il medico competente a fare con il preside una valutazione sull’insegnante che ha avuto contatti cin un positivo – ha detto – Il problema è che spesso i docenti nemmeno sanno chi è la figura preposta a questo compito”. Alla prova del nove è come dice l’operatrice dell’Ats: la maggior parte dei maestri e dei professori non conoscono chi sia il medico competente per la scuola in cui lavorano.

Giovanna Mezzatesta, dirigente del liceo “Bottoni” di Milano, non ha problemi a descrivere la realtà: “Ciò che dice l’Ats è spesso un bla, bla, bla. Il medico competente l’ho chiamato per i lavoratori fragili e l’ho pagato novanta euro a visita. Non lo interpello certo per i lavoratori positivi o per altro. Ci penso io a fare quel lavoro. Certo è che se ci fosse nelle scuole un presidio sanitario sarebbe utile”. La pensa allo stesso modo la preside Laura Biancato, della “Einaudi” di Bassano del Grappa: “Non l’ho mai consultato per le persone che si sono ammalate di Covid ma solo per questioni relative ai professori fragili. Abbiamo una convenzione tra istituti del territorio e abbiamo un medico competente per più scuole. Se dovessimo fare anche il passaggio con il medico competente ogni volta che si presenta un caso, i tempi si allungherebbero di molto”.

Chi, invece, utilizza questa figura è Alfonso D’Ambrosio, a capo del comprensivo di Lozzo Atestino: “Lo paghiamo 150 euro l’anno più trenta euro per ogni visita in più. Il nostro medico competente ha fatto un sopralluogo nelle aule Covid, ha visto e monitorato i nostri sistemi di sanificazione e gli inviamo ogni volta l’elenco dei positivi. I fondi per pagarlo erano previsti dai decreti firmati con l’emergenza”. Il preside D’Ambrosio, tuttavia, ammette: “So di colleghi che l’hanno nominato ma non lo usano come facciamo noi”. Un’altra preside che collabora con il medico competente è Roberta Mozzi dell’ “Einaudi” di Cremona: “È una dottoressa molto scrupolosa e molto seria. Per il suo compenso abbiamo utilizzato i fondi previsti. Ha preso in carico le persone fragili ma viene consultata spesso anche in altre occasioni. Se un docente si ammala, lo comunica al referente Covid della scuola che di seguito trasmette il tutto al medico del lavoro”.

da www.ilfattoquotidiano.it

MANIFESTAZIONI DERMATOLOGICHE DEL COVID

Da huffoost.it

Come tutti purtroppo sappiamo il COVID-19 (infezione da SARS-CoV-2-19) è comparso in Cina a Wuhan negli ultimi mesi del 2019 e da lì si è poi diffuso in tutto il mondo, per cui l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel Marzo 2020 ha denunciato l’esistenza di una pandemia. Il nuovo patogeno è stato trovato in campioni del tratto respiratorio e la malattia risultante è stata definita COVID-19 (Coronavirus Desease 2019).

Lo spettro sintomatologico del COVID-19 esordisce di regola con una sindrome simil-influenza o simil-raffreddore con diversi sintomi che variano da soggetto a soggetto. Tali possono essere febbre, malessere, stanchezza eccessiva, dolori muscolari, rinofaringite, dispnea, tosse secca, perdita del gusto e dell’olfatto, iperemia congiuntivale, diarrea etc., a cui poi possono seguire più gravi complicanze viscerali, specie bronco-polmonari, purtroppo con un’elevata percentuale di mortalità.

Successivamente in diversi Paesi del mondo (Cina, Italia, Spagna etc.) si è scoperto che, oltre a diversi organi e sistemi, anche la pelle può presentare significative manifestazioni riconducibili in vario modo all’infezione. A carico della cute sono state segnalate diverse alterazioni consequenziali e tipiche della malattia, per cui possono assumere il ruolo di indici diagnostici, prognostici e terapeutici; come pure lesioni cutanee secondarie non direttamente causate dalla malattia quali le eruzioni da farmaci, la comparsa o l’aggravamento di importanti dermopatie.

Per queste considerazioni l’OMS ha anche posto la sua attenzione sulla Spagna in quanto rilevante area di trasmissione locale del COVID-19. In effetti la ricerca spagnola nel picco dell’epidemia ha potuto rilevare ben 429 casi. La comunità scientifica mondiale è concorde nel ritenere che vi sia anche un forte nesso tra il COVID-19 e le patologie dermatologiche. Esistono infatti riscontri documentati e pubblicati che sistematizzano le patologie cutanee in 5 categorie:

1. Geloni (20% dei casi), legati a forme più lievi e di più frequente riscontro nei soggetti giovani

2. Eruzioni vescicolari (10% dei casi), un po’ più specifiche del COVID-19, spesso pruriginose, localizzate specie sul tronco in pazienti di mezza età con viropatie di media gravità e che durano per lo più circa 10 giorni.

3. Lesioni orticarioidi (20% dei casi), con durata media di 6-8 giorni

4. Eruzioni maculo-papulari, perifollicolari, presenti nel 45% dei casi più gravi

5. Lesioni vasculitiche (5 % dei casi), per alterazione dei vasi sanguigni, più frequenti negli anziani

Questi cinque modelli clinici cutanei associati al COVID-19 possono comparire in diversi momenti della malattia e sono associati a diversa gravità, durata e forse a differenti significati prognostici.

Allorquando un soggetto lamenta una sintomatologia simil-influenzale, possono perciò anche apparire:

1. Eruzioni eritematose a tipo rush cutanei, eritema polimorfo, lesioni orticarioidi, vescicole simil varicella, manifestazioni comuni ad altre infezioni virali, prevalentemente disposte sul tronco, non pruriginose e indipendenti dalla gravità della malattia

2. Strani geloni, i cosiddetti «alluci da COVID», le dita dei piedi e delle mani possono diventare gonfie e bluastre come fossero geloni; si tratta di un’acrocianosi riconducibile ad un processo vasculitico, segno tipico di COVID-19.

Nei soggetti più giovani compaiono soprattutto perniosi e pseudo-geloni o «pseudo-Chilblain» con una durata media di 15 giorni, associati a forme meno gravi di malattia e in 1/3 dei casi è presente anche dolore (32%) o prurito (30%).

Nei soggetti di mezza età sono state osservate lesioni vescicolari (15%) comparse per lo più prima di altri sintomi e con decorso meno grave, il prurito è presente in 2/3 dei casi. Le lesioni orticarioidi e maculopapulari sono associate a malattia COVID-19 più severa. Il prurito è particolarmente frequente nelle lesioni orticarioidi (90%) e nelle maculopapulari (60%).

Nei soggetti di età più avanzata con patologia grave possono comparire manifestazioni livoidali e/o necrotiche.

In un reparto medico italiano è stato osservato che circa il 20% dei pazienti presentava lesioni cutanee quali orticaria, eruzioni esantemiformi o simil-varicella, come pure alcune eruzioni cutanee diagnosticate per Dengue, acroischemie nei bambini e nei pazienti più gravi e placche nei talloni. Questi dati sono stati considerati utili per la gestione dei pazienti al fine di riconoscere i pazienti paucisintomatici e persino per una valutazione predittiva sul decorso dell’infezione.

E più specificatamente i dermatologi dell’Ospedale di Lecco parlano di lesioni cutanee da COVID-19 in pazienti con infezioni in corso ma anche in quelli asintomatici. La tipologia delle manifestazioni è assai varia, i segni cutanei sono presenti in ogni età (bambini e giovani sono poco colpiti e spesso asintomatici e perciò contagiosi), vi è differenza fra segni cutanei sicuramenti riferibili al COVID-19 e segni sospetti perché in soggetti pauci o asintomatici. Nell’infezione certa sono possibili rush cutanei diffusi (morbilliformi, varicelliformi o orticarioidi) in concomitanza a sintomi respiratori o simil influenzali.

L’eruzione cutanea, non sempre pruriginosa, è fugace e autorisolutiva in pochi giorni. Quadri simili possono essere anche causati da farmaci e, in tal caso, è ancor più utile la consulenza dermatologica. Lesioni simil-geloni su piedi e mani sono particolarmente frequenti in età pediatrica e giovanile. Le lesioni cutanee compaiono assai spesso quando i sintomi generali sono scarsi o assenti, quindi si tratta di segni isolati, unici ed iniziali e perciò possibili spie dell’infezione. Si può ritenere che siano segni indiretti dell’infezione virale mediante meccanismi di reazione immunologica il cui target è il microcircolo cutaneo, come è stato di recente confermato anche da accurate indagini istopatologiche..

CONTA ANTICORPI COVID 19 ATTUALMENTE NON AFFIDABILE

Il test sierologico per la conta degli anticorpi non ha più lo stesso valore. di prima Lo sostengono i ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. “Non ci sono test attendibili – rilevano – perchè il virus è mutato”.   “Il test sierologico nell’arco di due mesi, da marzo a maggio 2020 ha visto 250 approvazioni: quindi c’è di tutto e di più”, ha detto il ricercatore Francesco Bonfante, dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie. “Ci sono i test altamente specifici e in grado di dare un dato simile a quello che diamo noi e tutti quelli che sono meramente un sì o no, ovvero sei hai anticorpi o non li hai”. Omicron ha modificato lo scenario. ” Se questo era vero prima della nuova variante – ha sottolineato Bonfante – adesso per avere un’idea prudenziale non ci sono test sierologici disponibili in grado di dare un correlato del livello di protezione”.

Questo, ha aggiunto, “proprio perchè il virus è mutato profondamente e i test sono ormai basati sul virus di due anni fa. Quindi basarsi una forte positività anticorpale con il migliore dei test sierologici in commercio adesso è inutile. Lo posso dire senza tante remore”.

Da dottnet.it

LE MALATTIE ASBESTO CORRELATE

L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’ Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto.

Immagine Le malattie asbesto correlate

L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “ questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail aggiornati 30/04/2021 e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto.


Prodotto: Opuscolo
Edizioni: Inail – 2021
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

Da inail.it