Il capitolo S.3 del Codice è dedicato alla compartimentazione antincendio. La misura di compartimentazione S.3 ha la funzione di suddividere l’opera da costruzione in volumi, ciascuno dei quali consentirà di mantenere al proprio interno l’eventuale incendio per un tempo prefissato. Il compartimento antincendio rappresenta, pertanto, una “cella” continua per la quale le prestazioni di contenimento dell’incendio al suo interno non degradano, almeno per il tempo stabilito dalla classe, in caso di sviluppo di incendio generalizzato.
Il codice di prevenzione incendiIl Codice di prevenzione incendi si propone come promotore del cambiamento privilegiando un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati, mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.
La misurazione della temperatura corporea rappresenta uno degli strumenti in grado di prevenire e contenere il contagio da Covid-19, consentendo di individuare i pazienti ai primi segni di esordio dell’infezione.
In linea con le indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 da Governo e parti sociali, il controllo della temperatura può essere svolto all’ingresso dei luoghi di lavoro come misura accessoria per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
La scheda informativa contiene le indicazioni d’uso e gli accorgimenti da adottare per misurare la temperatura con le termocamere.
Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?
A queste domande ha risposto il Garante per la privacy con le Faq pubblicate sul sito www.gpdp.it. L’intento dell’Autorità è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.
Nelle Faq è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.
Il Garante ha chiarito inoltre che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventulamente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).
Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.
Le Faq
1. Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).
2. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).
3. La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?
Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008). In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).
Ciò comporta una sostituzione degli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) al D.Lgs. n. 81/2008 Testo unico di Salute e sicurezza sul lavoro con quelli contenuti nel DM 11/2/2021
Le modifiche agli allegati XLII e XLIII
I due allegati del testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro All. XLII e XLIII) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro erano stati aggiornati di recente con DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44,di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica anch’essa la Direttiva “Madre” 2004/37). In quel caso il Decreto aveva modificato anche l’art. 242 comma 6 in materia disorveglianza sanitaria dei lavoratori egli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale).
Allegati Agenti chimici al Testo unico di Sicurezza
: le modifiche 2021
Fra le modifiche introdotte dal DM 11 febbraio 2021 agli Allegati segnaliamo:
Allegato XLII: aggiunte nella lista delle Sostanze , Miscele e processi del testo unico di Sicurezza, il riferimento alla
Lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna (voce 7)
Lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (voce 8)
Allegato XLIII: modifica sostanziale della lista degli agenti, in particolare
quelli che hanno effetti sulla cute: vengono maggiormente differenziati
inseriti ex novo agenti come Berillio, Acido arsenico, Formaldeide, Emissioni dei gas di scarico dei motori diesel. Miscele di idrocarburi policiclici, Oliminerali usati nei motori a combustione interna.
Le direttive sui cancerogeni: 2019/130 e 2019/983
Il Decreto 11/2/2021 recepisce due importanti direttive che apportano modifica alla direttiva 2004/37/CE a distanza di quasi due anni dalla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale europea.
La Direttiva 2019/130 del Parlamento e del Consiglio UE, del 16 gennaio 2019 (in Gazzetta europea L 30 del 31/1/2019): oltre all’inserimento dell’articolo 13 bis nella Direttiva cancerogeni (che prevede la pubblicazione degli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi sul sito web dell’EU-OSHA), modifica significativamentel’Allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” (nuovi inserimenti di voci) el’Allegato III “Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse”, che viene completamente sostituito.
La Direttiva UE 2019/983 del 5 giugno 2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio modifica in particolare,l’Allegato III della Direttiva Cancerogeni, sui VALORI LIMITE di specifiche sostanze e introduce nella Tabella di cui all’Allegato la nota “Cute”, in quanto si era reso necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria. Inoltre, aggiunge all’articolo 18 bis un comma che prevede l’eventualità,entro l’11 luglio 2022, di una modifica alla direttiva 2004/37/CE includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici
Lampade che purificano l’aria in classe, per eliminare batteri e virus. Il Sars Covid-19 sopra tutti. Mercoledì, è stato presentato al plesso di piazza Bacone dell’Ics Stoppani il progetto “Apollo”. Grazie a un accordo della direzione scolastica, retta da Antonio Re, con “Ensto Italia”, in tutte le aule delle scuole elementari e medie sono state installate speciali lampade che, oltre a illuminare, sanificano l’aria. Così non c’è più necessità di un ricambio frequente dell’aria (come consigliato dalle norme anti coronavirus) e le finestre possono rimanere chiuse durante le lezioni. Le lampade sfruttano il principio della fotocatalisi
La ventola di cui sono dotate fa passare l’aria attraverso dei filtri realizzati con nanomateriali (tra cui titanio e argento), che abbattono virus e batteri (tra questi sia il virus H1N1, altri patogeni, allergeni, particolato, formaldeide e altri gas volatili nocivi). Ogni apparecchio è in grado di sanificare 60 metri cubi d’aria, senza rilasciare sostanze chimiche o immettere raggi UV nei locali. In occasione della presentazione del progetto, mercoledì il virologo Fabrizio Pregliasco, tenuto una lectio magistralis ai giovanissimi alunni. L’impianto alla Stoppani è il secondo esempio di come le scuole pubbliche si attrezzino di dispositivi tecnologici per combattere il Covid. Il primo istituto a dotarsi di filtri antivirus, a settembre, è stato lo Schiaparelli-Gramsci (liceo linguistico e itis con indirizzo amministrazione, finanza e marketing e liceo sportivo).
A Mantova, invece, nelle aule di nidi e nelle materne comunali, è in corso l’installazione di 215 lampade con raggi ultravioletti germicidi, che si attivano di notte
Covid-19 può sopravvivere per 4 giorni sul vetro, per 7 giorni sulla plastica e sull’acciaio inossidabile. Sulla stoffa può restare solo per due giorni e sulla carta, invece, solo tre ore.
A dirlo è uno studio dell’Indian Istitute of Technology di Mumbai, in India, pubblicato sulla rivista scientifica Physics of Fluids, secondo il quale sarebbe opportuno che i luoghi pubblici come parchi, centri commerciali, ristoranti o sale d’attesa, possano avere coperture fatte di stoffa per ridurre il rischio di diffusione della malattia. Sia nelle superfici impermeabili sia per quelle porose, si legge nella ricerca, il 99,9% del contenuto di liquido delle droplet (le goccioline dell’espettorato che potrebbero portare Sars-Cov-2), evapora entro i primi minuti. Dopo questo stato iniziale, un sottile film liquido residuo rimane sulle superfici solide esposte, dove il virus può ancora sopravvivere. Gli studiosi hanno notato che l’evaporazione di questo sottile film residuo è più veloce sulle superfici porose rispetto a quelle impermeabili. “Sulla base del nostro studio, consigliamo di rivestire i mobili di ospedali e uffici realizzati con materiale impermeabile, come vetro, acciaio inossidabile o legno laminato, con materiale poroso, come un panno, per ridurre il rischio di infezione al tatto“, spiega l’autore della ricerca, Sanghamitro Chatterjee.
17 giugno in Corea del Sud si è verificata un’epidemia di Coronavirus associata alla trasmissione di goccioline a lunga distanza. Il fatto ha dato lo spunto al dottor Lee Ju-hyung per portare avanti una ricerca sul campo molto particolare. Ogni volta che Ju-hyung andava al ristorante, tirava fuori un piccolo anemometro per controllare il flusso d’aria.
Una precauzione che ha preso dopo un precedente esperimento in cui lui e i suoi colleghi avevano ricreato le condizioni in un ristorante a Jeonju, città nel sud-ovest della Corea del Sud, dove i clienti hanno contratto il Coronavirus da un visitatore fuori città. Tra loro c’era uno studente delle superiori che è stato infettato dopo 5 minuti di esposizione da più di 6 metri di distanza.
L’indagine epidemiologica è stata implementata sulla base di interviste personali e raccolta di dati su immagini a circuito chiuso e dati sulla posizione dei telefoni cellulari. Per la ricerca dei contatti è stato utilizzato il sistema di supporto alle indagini epidemiche sviluppato dalla Korea Disease Control and Prevention Agency.
Nel ristorante considerato sono stati studiati la direzione e la velocità del flusso d’aria, le distanze tra i tavoli e il movimento dei clienti. In questo focolaio sono stati identificati 3 casi in totale e la velocità massima del flusso d’aria di 1,2 metri al secondo è stata misurata tra l’infettore e l’infezione in un ristorante dotato di condizionatori d’aria a soffitto.
Il caso indice è stato infettato a 6,5 metri di distanza dall’infettore e dopo appena 5 minuti di esposizione, senza alcun contatto diretto o indiretto. La ricerca ha portato dunque a dimostrare che la trasmissione di goccioline può avvenire a una distanza superiore a 2 metri se c’è un flusso d’aria diretto da una persona infetta.
Contagio possibile a 6 metri ed entro 5 minuti di esposizione, senza contatto
Le conclusioni, pubblicati sul Journal of Korean Medical Science, hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che lo standard ampiamente accettato di 2 metri di distanza sociale al chiuso potrebbe non essere abbastanza per garantire la sicurezza delle persone.
Non solo non si può sapere quando finirà la pandemia (anche se qualche ipotesi è possibile tracciarla), ma non sarebbe dunque nemmeno confermata la regola che il contagio avviene dopo 15 minuti di contatto entro 2 metri. Le linee guida sulla quarantena e sulle indagini epidemiologiche, affermano gli autori della ricerca, dovrebbero essere aggiornate per accogliere questi fattori per il controllo e la prevenzione del Covid.
Uno studio molto importante quello coreano, perché ha evidenziato come il precisissimo sistema di tracciamento dei contatti, a volte considerato anche eccessivo dalla popolazione, in Corea del Sud abbia in realtà consentito ai ricercatori di monitorare da vicino come il virus si muove attraverso le persone.
Variante inglese più letale mentre la brasiliana e la sudafricana riducono l’effetto dei vaccini: è questo il contenuto principale di un documento scientifico internazionale
Cosa dice il documento
L’allarme è stato lanciato dal consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi: l’idea di tenere chiusi gli impianti sciistici e proporre un lockdown “breve e mirato” non sono soltanto che la punta dell’iceberg del vero problema. Nelle prossime ore, infatti, verrà visionato un nuovo documento scientifico che è stato prodotto da una task force internazionale di esperti voluta dai leader di grandi Paesi occidentali: dal nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Cancelleria tedesca Angela Merkel ed al presidente francese Emmanuel Macron per arrivare al primo ministro britannico Boris Johnson, solo per citare i più importanti. Come viene riportato dal quotidiano LaStampa, in questo rapporto visionato dallo stato Ricciardi viene analizzato l’impatto delle varianti del virus in circolazione, ed i risultati sono molto preoccupanti.
Variante inglese più letale
Dalle notizie che arrivano dal Regno Unito, la variante inglese non provocherebbe soltanto un aumento della contagiosità del 50%, come si era detto finora, ma sarebbe più letale del virus originale del 20 e 30% in più: questa notizia, se confermata, cambierebbe tutto lo scenario dal momento che l’inglese diventerà prevalente anche in Italia (adesso 1 caso su 5 è inglese). “Nell’arco di 5 o 6 settimane potrebbe sostituire completamente o quasi l’altro ceppo virale attualmente circolante”, aveva spiegato tre giorni fa il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.
Ma le brutte notizie non sono finite: sul documento si parla anche di variante brasiliana e sudafricana: la prima non creerebbe immunità rischiando di ridurre drasticamente l’impatto dei vaccini, la sudafricana annullerebbe quasi del tutto l’efficacia del vaccino italo-inglese di AstraZeneca, quello su cui l’Italia ha puntato maggiormente, riducendo l’efficacia addirittura al 10-20%. Praticamente nulla. E riecheggiano le parole pronunciate dalla Merkel qualche giorno fa quando aveva detto che “le varianti sono un pericolo reale, minacciano i successi raggiunti, con conseguenze catastrofiche”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Ricciardi che ha proposto al ministro Speranza un “lockdown breve e mirato, tornare a testare e tracciare, vaccinare a tutto spiano”, ha dichiarato in un’intervista al Messaggero.
Quali prospettive?
Alla luce di questo documento e del suo contenuto vanno ripensate le contromisure prima che sia troppo tardi. Le ipotesi in campo sono molteplici ma questa volta l’intenzione è quella di prevenire: smetterla di chiudere di volta in volta in base all’aumento dei casi ma programmare chiusure ad hoc con largo anticipo, fermandosi per alcune settimane e poi ripartire. Ovviamente è una strada nettamente in salita, il nuovo governo si troverà a prendere decisioni non facili e sicuramente impopolari. Oggi, comunque, ne sapremo di più dopo la riunione del Comitato tecnico-scientifico che discuterà sul documento in questione, valuterà l’attuale situazione epidemiologica per poi tirare le somme. La preoccupazione maggiore, in questa fase, viene dalla riapertura delle scuole in presenza: si tornerà alla Dad (Didattica a distanza) o si deciderà per altro? Come si tenterà di fermare la variante inglese? Domande, per il momento, senza risposta.
L’uso corretto della mascherina può davvero fare una grande differenza, secondo uno studio pubblicato mercoledì dai Centers for Disease Control and Prevention.
Dopo diversi test di laboratorio , il CDC ha scoperto che indossare una maschera di tessuto a tre strati su una maschera medica o chirurgica a tre strati bloccava il 92,5% delle particelle dalla tosse.
Era molto più efficace di una singola maschera. Una maschera chirurgica da sola ha bloccato le particelle provocate dalla tosse del 42% e una maschera in tessuto le ha bloccate del 44,3%.
Ovviamente meglio ancora sarebbe indossare maschere N95, che vengono utilizzate principalmente negli ospedali e sono certificate e che filtrano il 95% delle piccole particelle.
“l ‘uso di mascherine è uno dei nostri mezzi più potenti non solo per l’epidemia e i suoi effetti sulla salute umana e l’economia, ma anche per rallentare l’evoluzione virale”, ha detto. “Stiamo esaminando tutti i modi in cui possiamo migliorare le nostre misure di prevenzione”.
Non è noto se le prestazioni delle maschere singole o doppie siano diverse rispetto alle nuove varianti, ha detto il dottor Brooks. “È lo stesso virus, quindi le misure dovrebbero funzionare”, ha detto. “Quello che non sappiamo è quanto efficacemente funzioneranno”.
Negli esperimenti di laboratorio, la doppia maschera era anche più protettiva contro gli aerosol dalla respirazione. Ha bloccato l’83% degli aerosol emessi durante 15 minuti di respirazione tranquilla da una sagoma della testa non protetta da mascherina in una piccola stanza. La protezione era del 96,4% quando l’altra persona nella stanza indossava anche una doppia mascherina o una maschera singola aderente.
Il CDC ha anche testato l’efficacia di una maschera medica o chirurgica che si adattava meglio annodando i cappi per le orecchie e piegando i lati vicino al viso. Indossare quella maschera ha bloccato il 64,5% degli aerosol emessi dall’altra forma della testa, che era non mascherata, e il 95,9% delle particelle quando la forma della testa era mascherata.
Liberamente tradotto ed adattato da Dott. Alessandro Guerri medico specialista in medicina del lavoro.
Pubblichiamo il link ad un approfondimento della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro che passa in rassegna gli incentivi contenuti dapprima nel decreto Rilancio e poi incrementati dalla legge di Bilancio 2021 con ulteriori agevolazioni per la cessione dei vaccini Covid-19 e con l’implementazione dei criteri di individuazione dei dispositivi di protezione individuale detraibili ai fini delle imposte dirette.
Covid-19: le agevolazioni fiscali per vaccini e dispositivi di protezione individuale
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