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GUIDA ALLE MASCHERINE CHIRURGICHE E FACCIALI

Le mascherine protettive sono purtroppo diventate in pochi mesi un accessorio comune a tutti ma imprescindibile. Tutti quanti e non solo gli operatori della sicurezza sanno ormai  del significato di “mascherina chirurgica” e di “mascherina ffp2” ma purtroppo molti comuni cittadini sono convinti che le mascherine chirurgiche siano un mezzo di protezione adeguato in tutte le situazioni. Invece le mascherine chirurgiche, proprio perché dispositivi medici nati peró per proteggere il paziente da infezioni e non tanto il medico, hanno evidenti limiti di protezione in situazioni critiche. Riportiamo uno schema per fare un po’ di chiarezza sperando di essere utili.

 

Maschere chirurgiche e di protezione devono necessariamente rispettare le normative e i regolamenti in vigore nel Paese.

MASCHERE CHIRURGICHE(PROTEGGONO PREVALENTEMENTE GLI ALTRI)

 

  • Maschere chirurgiche: queste maschere vengono testate nel senso dell’espirazione, ossia dall’interno verso l’esterno. I test valutano l’efficacia della filtrazione batterica e permettono di stabilire la conformità delle mascherine con le seguenti normative:
    • Normativa europea EN 14683: in base a questa normativa il livello di efficacia di una mascherina può essere di quattro tipi: tipo I, tipo II, tipo IR e tipo IIR.
      • Tipo I: efficacia di filtrazione batterica superiore al 95%.
      • Tipo II: efficacia di filtrazione batterica superiore al 98%.
      • Tipo R: la normativa europea prevede anche un test di resistenza alla proiezione, in base al quale le mascherine possono essere di tipo IR e IIR. Le mascherine IIR sono quelle più RESISTENTI. Noi consigliamo queste ultime
    • Negli Stati Uniti le maschere chirurgiche devono devono essere soddisfare gli standard previsti dalla normativa ASTM, la quale prevede tre livelli di protezione:
      • Livello 1: basso rischio di esposizione ai fluidi.
      • Livello 2: rischio moderato di esposizione ai fluidi
      • Livello 3: alto rischio di esposizione ai fluidi.
  • MASCHERE DI PROTEZIONE( PROTEGGONO L’OPERATORE E SE SENZA FILTRO GLI ALTRI) 

  • Maschere di protezione: queste mascherine vengono testate nel senso dell’ispirazione, ossia dall’esterno verso l’esterno. I test a cui sono sottoposte valutano l’efficacia del filtro e la tenuta verso l’interno della mascherina.
    • Normativa europea EN 149:2001: in base a questa normativa gli apparecchi monouso di protezione delle vie respiratorie che sono in grado di filtrare le particelle si dividono in tre classi:
      • FFP1: filtrazione minima dell’80% e penetrazione all’interno non superiore al 22%. Si tratta di dispositivi utilizzati principalmente come maschere antipolvere (bricolage e altri lavori).
      • FFP2: filtrazione minima del 94% e penetrazione all’interno non superiore all’8%. Sono dispositivi utilizzati principalmente nell’edilizia, nell’agricoltura, nell’industria farmaceutica e dal personale sanitario contro i virus influenzali, l’influenza aviaria, la SARS, la peste polmonare, la tubercolosi e, più recentemente, il COVID-19, impropriamente chiamato “coronavirus”.
      • FFP3: filtrazione minima del 99% e penetrazione all’interno inferiore al 2%. Le maschere FFP3 sono quelle che offrono la migliore efficacia di filtrazione e proteggono anche contro particelle molto fini, come quelle di AMIANTO o virus. 
    • Normativa americana: negli Stati Uniti le maschere di protezione respiratoria devono rispettare i requisiti stabiliti dal NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Questa normativa prevede che le maschere vengano classificate in base al loro grado di resistenza all’olio, rappresentato, a seconda della classe, dalla lettera N, R o P. Il numero che segue queste lettere indica invece la percentuale di filtrazione delle particelle in sospensione. Le maschere di protezione, di conseguenza, possono essere suddivise in:
      • Classe N: nessuna resistenza all’olio. All’interno di questa classe, si possono distinguere mascherine di tipo N95, N99 e N100.
      • Classe R: resistenza all’olio non superiore a 8 ore. All’interno di questa classe, si possono distinguere mascherine di tipo R95, R99 e R100.
      • Classe P: resistenza totale all’olio. All’interno di questa classe, si possono distinguere mascherine di tipo P95, P99 e P100.

Mascherine chirurgiche:

  • EN 14683: Tipo I, tipo II, tipo R
  • ASTM: Livello 1, 2 e 3

Maschere di protezione:

  • EN 149: FFP1, FFP2, FFP3
  • NIOSH: Classe N, Classe R, Classe P

Quali sono le mascherine che proteggono contro le malattie contagiose e i virus?

Qualora rischino di entrare in contatto con persone affette da malattie contagiose, comprese quelle di origine virale, gli operatori sanitari devono indossare maschere che offrono loro un adeguato livello di protezione. Qui di seguito esaminiamo i casi specifici di tubercolosi, coronavirus, SARS e H1N1 e attacchi biologici.

  • Tubercolosi:
    • Paziente con tubercolosi in fase contagiosa: è necessario indossare una maschera chirurgica per evitare che le goccioline di saliva o le secrezioni delle vie aeree superiori proiettate durante l’espirazione contaminino l’ambiente e le persone che si trovano nelle vicinanze del paziente.
    • Operatori sanitari e visitatori: devono indossare almeno una maschera di protezione FFP1, oppure, in caso di tubercolosi multiresistente o di situazione ad alto rischio (intubazione, procedure di tosse, ecc.), una maschera di protezione FFP2.
  • CODIV-19  SARS2-Cov:
    • Paziente infetto: al minimo sospetto di contagio, il paziente dovrà iniziare ad indossare una maschera chirurgica.
    • Personale medico-sanitario: deve indossare come minimo una maschera di protezione di classe FFP2, oppure, qualora esista il rischio di un contatto con pazienti infetti o potenzialmente infetti, una mascherina FFP3 al fine di ottenere la massima filtrazione di particelle e aerosol.

D-HEART ELETTRO CARDIOGRAMMA PREMIATO

 

Da 01health.it

D-Heart ha ricevuto il Premio Compasso d’Oro 2020 dell’Associazione di Design Industriale per il dispositivo ECG portatile a 8/12 derivazioni, progettato in collaborazione con Design Group Italia.

D-Heart è un elettrocardiografo a 8/12 derivazioni per smartphone e tablet, clinicamente affidabile e portatile.

Consente a chiunque di eseguire un ECG di livello ospedaliero in totale autonomia e di inviare i risultati al servizio di telecardiologia attivo24 ore su 24, 7 giorni su 7.

D-Heart si basa su due valori: semplicità di utilizzo per il paziente e affidabilità dei dati per il medico, perché garantisce le stesse prestazioni degli elettrocardiografi ospedalieri, essendo certificato e validato clinicamente.

Tramite l’app per smartphone e tablet, collegata al dispositivo, D-Heart permette di registrare un ECG a 8 derivazioni da parte del paziente e un ECG a 12 derivazioni da parte dell’operatore sanitario.

Con un unico prodotto si possono così realizzare due diversi casi d’uso: soluzione per il paziente cronico, che non possiede particolari competenze mediche, e per il personale sanitario, come un medico di base, un infermiere, un farmacista.

Queste, infatti, le motivazioni che hanno indotto la giuria ad assegnare il premio: “D- Heart rende familiare la tecnologia medica e la traspone nella vita quotidiana. Non fa paura e permette al paziente di essere seguito a distanza”.

Il premio Compasso d’Oro dell’Associazione di Design Industriale è nato nel 1954, ideato da Giò Ponti. È uno dei più antichi e prestigiosi premi di design al mondo. Premia personalità, organizzazioni o aziende che si sono distinte per innovazione e creatività nel campo del design. Giunta alla 26esima edizione, quest’anno sono stati 18 i vincitori e 38 le menzioni d’onore.

NUOVO DPCM :LE FAQ SU QUARANTENA E SMART WORKING

Da il sole24ore

QUARANTENA

Sono un positivo asintomatico al Covid. A quali regole devo attenermi?

Le nuove regole ridefinite dal Comitato tecnico scientifico dell’11 ottobre 2020 hanno abbreviato a 10 giorni il periodo di isolamento. Dovrà fare alla fine di questo periodo di quarantena un tampone molecolare unico che dovrà risultare negativo per essere fuori dall’isolamento.

Sono un positivo sintomatico. Quali sono le nuove disposizioni?

Le nuove regole ridefinite dal Comitato tecnico scientifico dell’11 ottobre 2020 hanno abbreviato a 10 giorni il periodo di isolamento, dei quali gli ultimi tre devono essere in completa assenza di sintomi. Al termine della quarantena è necessario effettuare un tampone molecolare unico che dovrà essere negativo.

Sono positivo asintomatico e non mi negativizzo. Che percorso mi aspetta?

L’isolamento nel suo caso è di almeno 21 giorni, con riscontro di positività al test molecolare al 10° e al 17° giorno. Il Comitato tecnico scientifico ha reso noto che in questi casi l’isolamento si interrompe al 21° giorno «in quanto le evidenza disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione».

Il mio compagno è positivo al Covid-19. Che devo fare?

Per i contatti stretti è previsto un isolamento fiduciario di 10 giorni più il tampone antigenico rapido o molecolare

Cosa si intende per contatti stretti di un positivo al Covid-19?

Per “contatto stretto” di un caso positivo di Covid-19, in base alle indicazioni del ministero della Salute, si intende: 1) una persona che vive nella stessa casa di un positivo; 2) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto col positivo (per esempio una stretta di mano): 3) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso positivo: ad esempio ha toccato a mani nude fazzoletti di carta usati; 4) una persona che ha avuto un contatto diretto – faccia a faccia – con un caso positivo, a distanza inferiore ai due metri e per almeno 15 minuti; 5) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso – come un’ aula, una sala riunioni, la sala d’attesa dell’ospedale – con un caso Covid-19 in assenza di dispositivi di protezione idonei; 6) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso Covid-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione raccomandati o mediante l’utilizzo di dispositivi di protezione non idonei; 7) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; 8) sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo o del treno dove il caso indice era seduto.Inoltre il ministero segnala che «gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio».

SMART WORKING

È possibile continuare a lavorare in smart working?

Il provvedimento ampliare lo smart working al 70-75%, per ridurre non solo le occasioni di contatto ma anche gli spostamenti. Il “lavoro agile” in forma semplificata potrebbe essere applicato per tutta la durata dello stato di emergenza (attualmente prorogato al 31 gennaio). L’esecutivo punta anche ad aumentare il ricorso al lavoro da remoto per la pubblica amministrazione portando al 70% le attività degli uffici pubblici da svolgere da casa. Da settembre per i dipendenti pubblici era iniziato il rientro e le attività da svolgere in remoto si fermavano al 50% del personale, se compatibile con il tipo di mansione svolta.

MASCHERINE AL LAVORO SONO OBBLIGATORIE?

Da ilsole24ore.it

Proroga della versione “semplificata” dello smart working, fruibile in un numero maggiore di situazioni, e utilizzo rafforzato delle mascherine. Le regole anti covid relative alle attività lavorative registrano alcune novità per effetto di due provvedimenti, uno già in vigore mentre l’altro lo sarà a breve.

Il decreto legge 125/2020 proroga al 31 dicembre di quest’anno (e non al 31 gennaio 2021 che è invece la nuova scadenza dello stato di emergenza) la facoltà del datore di lavoro di disporre l’attività in modalità agile senza necessità di accordo individuale con il dipendente e l’utilizzo della procedura semplificata per la relativa notifica al ministero del Lavoro.

Tuttavia su questo fronte è opportuno tener presente che la conversione in legge del decreto agosto, che avverrà nei prossimi giorni, consente ai genitori di lavorare da remoto (o in alternativa di fruire di un congedo indennizzato al 50% della retribuzione) se il figlio under 14 viene posto in quarantena per un contatto con un positivo avvenuto a scuola (già previsto nel Dl in vigore) o durante l’attività sportiva o ricreativa (novità apportata dalla conversione in legge).
Come precisato dalla circolare 115/2020 dell’Inps, smart working o congedo possono essere usati senza limite, entro il 31 dicembre, per tutta la durata della quarantena, anche in caso di proroga o ripetizione della stessa nel tempo e per figli differenti. A fronte della diffusione crescente di contagi e conseguenti misure di isolamento preventivo in ambito scolastico, questa disposizione può incidere in misura consistente e imprevedibile sulla presenza dei dipendenti in azienda o anche da remoto.

Sempre la conversione in legge del decreto agosto estenderà fino al 30 giugno 2021 il diritto allo smart working per i genitori di figli con disabilità grave, mentre dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre per i lavoratori “fragili” lo smart working sarà la regola, anche ricorrendo all’assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte in presenza, purché rientranti nella stessa categoria o area di inquadramento previste dai contratti collettivi.

Le nuove regole sulle mascherine

Quanto alle mascherine, il Dl 125/2020 prevede l’obbligo di indossarle nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private, ma al contempo fa salvi i protocolli per le attività economiche e produttive, amministrative e sociali. E il protocollo del 24 aprile per il contrasto del Covid negli ambienti di lavoro indica l’obbligo di mascherina quando non si può garantire la distanza di almeno un metro.

L’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private, previsto dal Dl 125/2020 in tutti casi in cui non sia possibile garantire in modo continuativo l’isolamento rispetto alle altre persone (concetto ben diverso dal mero distanziamento), non sembra estendersi automaticamente ai luoghi di lavoro – osserva l’avvocato giuslavorista Aldo Bottini – . Per questi ultimi, infatti, vengono fatte espressamente salve le previsioni dei protocolli anti contagio, che in molti casi prevedono l’obbligo di mascherina solo dove non sia possibile il distanziamento minimo. Da un punto di vista di interpretazione letterale della norma, non sembra possibile una diversa lettura. Ciò non esclude che, in un’ottica di massima prudenza e di coerenza del sistema, si possa ritenere opportuno prevedere più rigorose procedure sull’uso delle mascherine nei luoghi di lavoro».

Invece è venuto meno, già da agosto, l’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale, che comportava il ricorso al medico competente anche da parte delle aziende che, in via ordinaria, non vi erano tenute. Ciò non cancella, però, la necessità che il datore di lavoro effettui la sorveglianza sanitaria per i dipendenti con particolari situazioni di fragilità, nonché a fronte di espressa richiesta del lavoratore e se il medico la ritiene correlata ai rischi lavorativi.

QUARANTENA. QUANDO NON È MALATTIA PER INPS

In questi giorni l’INPS ha precisato che la quarantena non verrà equiparata alla malattia, un’affermazione che detta cosi non è molto esplicativa, nell’articolo cerchiamo di contestualizzare questa affermazione dell’INPS che ha deciso di chiarire questo aspetto anche in virtù della risalita del numero di contagi ed in vista di nuovi lockdown locali o regionali.

Con una circolare l’INPS ha chiarito un concetto molto importante in questo periodo dove il numero dei contagi da Coronavirus è tornato nuovamente a salire con circa 5.000 nuovi positivi ogni giorno, l’INPS precisa che in caso di nuove chiususe regionali o locali dovuto all’elevato numero di contagi da Covid 19  la quarantena non verrà equiparata alla malattia, questo significa che se le persone saranno impossibilitate a svolgere le proprie attività lavorative a causa di nuove restrizioni e chiusude non sarà considerata malattia e quindi le assenze dal lavoro non saranno retribuite dall’INPS

All’interno della circolare l’INPS ha anche precisato quali sono le condizioni affinche l’assenza da lavoro venga riconosciuta come malattia, che secondo l’istituto nazionale di previdenza può esserci solo quando la quarantena è decisa da un operatore di sanità pubblica, (come ad esempio nel caso di contatto stretto con soggetti positivi).

Solo in questo caso al lavoratore che si assenta dal lavoro può essere riconosciuta la malattia che sarà poi erogata appunto dall’INPS.

Nella nota l’Istituto precisa anche che la malattia non sarà riconosciuta ai lavoratori fragili in smart working a meno di malattia conclamata, poichè non si configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia.

Nienta malattia anche per le persone che dovessero fare la quarantena all’estero perché richiesta dal paese di destinazione, insomma l’INPS tiene a precisare tutti gli aspetti legati alla malattia in ambito lavorativo in vista della risalita dei contagi ed in vista di nuove chiusure locali e regionali, visto che un nuovo lockdown totale non sarà attivato, per evitare di aggravare la già precaria situazione economica Italiana ma non solo.

Infine ricordamo che i lavoratori che sono in malattia e quindi impossibilitati a recarsi sul posto di lavoro ci sono gli orari della visita fiscale da rispettare che variano a seconda si tratti di lavoratore pubblico o privato:

Da miuristruzione.it

 

TUTTO SULLA SANIFICAZIONE A SCUOLA

Da Inail.it

Prodotto editoriale realizzato a supporto dei datori di lavoro delle scuole di ogni genere e grado al fine di poter organizzare e gestire la salubrità dei locali scolastici, che rappresenta l’intervento primario per la prevenzione di malattie e infezioni, attraverso una adeguata e consapevole organizzazione della pulizia, disinfezione e sanificazione in tempi di normale gestione e di pandemia.

Immagine Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche

Tenuto conto della continua evoluzione normativa e delle indicazioni fornite dagli organi competenti prima della ripresa dell’attività didattica, si è reso necessario un aggiornamento, realizzato con la supervisione di ISS e Ministero della Salute, al fine di rendere la pubblicazione in linea con le indicazioni più recenti. La pubblicazione è costituita da una parte generale in cui si riprendono gli obblighi legislativi o le indicazioni di norme o di linee guida sull’argomento, con particolare riferimento alle definizioni di pulizia, disinfezione e sanificazione, ma anche sui dispositivi medici e dispositivi di protezioni individuale, su informazione e formazione, su detersivi, detergenti e disinfettanti e su attrezzature per la pulizia e da una parte più specifica in cui si entra nel dettaglio delle sostanze e attrezzature/materiali da utilizzare con l’indicazione di una consigliata, ma non obbligatoria, frequenza delle operazioni che ogni datore di lavoro dovrà adattare non solo nell’ordinarietà alla propria organizzazione e realtà scolastica, ma anche nell’emergenza alle ulteriori necessità legate al mezzo di trasmissione, ai metodi necessari per inibirne l’azione e ai tempi di azione richiesti. La parte specifica è, poi, meglio esplicitata nelle allegate schede distinte per ambiente scolastico (aule, servizi igienici, uffici, palestre e spogliatoi, aree esterne, eccetera) in cui si riportano le diverse attività di igienizzazione da svolgere e le relative attrezzature e frequenze.

Prodotto: Opuscolo
Edizioni: Inail – 2020
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

Da Inail.it

In seguito al divieto di utilizzazione dell’amianto, tra i materiali sostitutivi, le fibre artificiali vetrose (FAV) rappresentano il gruppo commercialmente più utilizzato, trovando interessanti applicazioni dal punto di vista industriale.

Immagine Fibre artificiali vetrose

Una così vasta diffusione è dovuta alle loro particolari proprietà tecnologiche: elevata stabilità chimica e fisica, non infiammabili, resistenti alle condizioni ambientali e ai microrganismi, proprietà dielettriche e di isolamento dalle sollecitazioni termiche ed acustiche.

Prodotto: Fact sheet
Edizioni: Inail – 2020
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

ERGONOMIA SCOLASTICA ANTICOVID

Da Inail.it

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di sospendere l’attività scolastica in aula per un lungo periodo di tempo.

Disposizioni anti covid-19 ed ergonomia scolastica

Oggi, il rientro richiede, comunque, di adottare importanti azioni per garantire il distanziamento tra gli
alunni di almeno un metro “da bocca a bocca” e prevenire il rischio di nuovi casi di contagio.

Prodotto: Fact sheet
Edizioni: Inail – 2020
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it