Novità

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CONTROLLO DELLA MMC

Da oshonline.com


L ‘uso delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale applicate allo studio della postura e della movimentazione dei carichi puó rappresenta una nuova frontiera nella prevenzione delle malattie professionali. Sul sito di oshonline viene mostrato ad esempio unpiccolo dispositivo indossabile. Tale dispositivo da 2×3 cm comunica  tra la parte superiore della schiena e la spalla ed avvisa chi lo indossa di eventuali movimenti pericolosi attraverso un biofeedback vibro-tattile e uditivo. 

Queste informazioni vengono quindi inviate tramite una APP dello smartphone personale o a un tablet sul posto di lavoro. L’utente  può lavorare scegliendo  3 diversi programmi di formazione di movimentazione manuale  che permettono un training di  10 giorni.  Si possono inoltre valutare in formato anonimo collettivo i dati aggregati.

Il dispositivo indossabile” Mmc  ” é stato sviluppato dalla società Soter per prevenire lesioni alla schiena  e si è dimostrato in grado di ridurre fino al 55% degli infortuni dovuti alla movimentazione manuale in diversi settori, tra cui magazzino, produzione, logistica, vendita al dettaglio, sanità. Insomma un primo passo verso una tecnologia sempre più sofisticata  che ora includerà anche il rischio per le spalle.

Un piccolo dispositivo, enorme prevenzione degli infortuni e riduzione dei costi

Il dispositivo previene lesioni alla spalla e alla schiena  grazie alla possibilità di

  1. Monitorare i movimenti e la postura individuali dei lavoratori e fornire un biofeedback * in tempo reale all’utente mediante dati vibro-tattili, uditivi o visivi su un’app mobile di accompagnamento
  2. Fornire 3 diversi programmi di formazione sulla manipolazione manuale di microapprendimento che possono essere completati in loco
  3. Esporre dati oggettivi su un dashboard di gestione online disponibile per responsabilizzare le organizzazioni fornendo loro informazioni preziose sui rischi di infortunio per migliorare la sicurezza dell’intera forza lavoro

La tecnologia avanzata può cogliere non solo il movimento ma anche la qualità di un movimento

Spalla
Elevazione del braccio
Spinta e trazione Sollevamento
statico del
braccio Movimenti ripetitivi del braccio
Sforzo eccessivo

difettoso Bending

Torsione della colonna vertebrale dorsale
posture statiche
ripetizione dei movimenti ad alta intensità: difettoso sollevamento / abbassamento con ulteriori rischi

La società Soter ha  operato  al massimo per ridurre al minimo gli effetti fastidiosi del dispositivo  (vestibilità, peso, dimensioni, coinvolgimento dell’app, invasività) cercando di rendere Il prodotto facile e confortevole  da usare ed indossare

il sito Web di Soter per ulteriori informazioni www.soteranalytics.com . https://soteranalytics.com/try-soter/

Info@soteranalytics.com

Liberamente tradotto ed adattato da Dott. Alessandro Guerri specialista in medicina del lavoro.

 

LAVORATORI FRAGILI UN EMENDAMENTO

Da orizzontiscuola.it

Fino al 15 ottobre per tutti i lavoratori pubblici e privati considerati fragili (ossia malati oncologici, immunidepressi, disabili con la 104) il periodo di astensione dal lavoro non verrà considerato come malattia e non verrà computato nel periodo di comporto. Dopo quella data potranno utilizzare lo smartworking fino a fine anno”.

Lo prevede un emendamento al dl Agosto, approvato dalla commissione Bilancio di palazzo Madama. Ad annunciarlo la senatrice del MoVimento 5 Stelle e presidente della commissione Lavoro, Susy Matrisciano.

“La norma – afferma Matrisciano – è stata inserita nella riformulazione di diversi emendamenti al dl Agosto ed è frutto del lavoro svolto dai componenti delle forze politiche di maggioranza in commissione Lavoro al Senato.
E’ un bell’esempio di convergenza su un tema importantissimo, in una fase complessa, che consente di coniugare due diritti fondamentali: il diritto al lavoro e quello alla salute”. “La norma ha cristallizzato le osservazioni della Commissione”, sottolinea Matrisciano, che aggiunge: “la sua formulazione ampia e generica, include, infatti, i lavoratori del mondo della scuola, prevede un finanziamento di circa 54 milioni di euro e consente di tutelare tutti coloro che, trovandosi in quella condizione, sono esposti più di altri al rischio di un possibile contagio”.

Ricordiamo che alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore suscettibilità (e cioè di fragilità) nei confronti del Sars-Cov-2 (Coronavirus) e di complicanza in caso di Covid19. Fra queste, le principali sono:

  • Neoplasie maligne attive negli ultimi 5 anni
  • Diabete mellito in compenso labile
  • Ipertensione arteriosa non stabilizzata
  • Malattie cardiovascolari in fase critica (infarti recenti, aritmie o vasculopatie importanti, ecc.)
  • Malattie croniche delle vie respiratorie con deficit ventilatori
  • Insufficienza renale o epatica conclamata
  • Malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario (ad es. terapia con cortisonici)
  • Insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere inaffidabile l’uso corretto delle protezioni e l’osservanza di comportamenti preventivi (distanza di sicurezza, igiene personale, ecc.)
  • Gravidanza

Nel caso in cui un lavoratore ritenga di trovarsi in una condizione di iper-suscettibilità al Covid19 per motivi di salute, si rivolgerà al medico competente richiedendo una visita straordinaria e sottoponendo documentazione sanitaria dettagliata ed aggiornata relativa alla sua condizione di fragilità (per esempio con una relazione clinica del medico di medicina generale o dello specialista di fiducia) e rilascerà il consenso informato alla segnalazione di fragilità al datore di lavoro.

Sulla base delle patologie del lavoratore e del rischio di contagio connesso all’attività lavorativa, il medico competente valuterà le misure di particolare tutela che si rendessero necessarie e le sottoporrà al datore di lavoro attraverso una revisione del giudizio di idoneità.

 

 

LINEE GUIDA DISTANZIAMENTO SOCIALE E MOBILI DI UFFICIO

Layout ufficio e distanziamento sociale – Linee guida per la disposizione dei mobili per ufficio nel periodo post Covid-19

Il documento di Assufficio-Federlegnoarredo fornisce indicazioni utili alle aziende su come organizzare la disposizione degli arredi ufficio in modo da favorire il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone all’interno degli ambienti lavorativi.

Il documento di Assufficio-Federlegnoarredo fornisce indicazioni utili alle aziende su come organizzare la disposizione degli arredi ufficio in modo da favorire il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone all’interno degli ambienti lavorativi.

La necessità di garantire la distanza di almeno un metro tra le persone all’interno degli ambienti lavorativi, in ottemperanza ai protocolli e alle disposizioni normative, ha portato le imprese ad interrogarsi su come gli arredi possano essere riorganizzati ed adattati alle nuove esigenze.

Per rispondere a questa domanda, la Commissione Tecnica di Assufficio ha elaborato delle linee guida, con la collaborazione di professionisti esterni impegnati nella progettazione di spazi ufficio e nel loro adeguamento in condizioni post-pandemiche tra cui tecnici dell’ATS Milano Città Metropolitana.

Il documento di Assufficio propone degli esempi di come gli arredi che compongono le postazioni di lavoro e alcuni ambienti accessori di un ufficio possano essere distribuiti in pianta e organizzati in modo da favorire il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone, misura indicata dalle disposizioni legislative in vigore come la minima idonea a limitare la circolazione del virus.

Questo documento integra le prescrizioni della norma UNI 11534:2014, sulla disposizione dei mobili per ufficio, con considerazioni e suggerimenti che tengono in conto, oltre agli aspetti di carattere ergonomico già oggetto della UNI 11534, anche delle esigenze di distanziamento sociale imposte dalla diffusione della pandemia Covid-19.

E’ possibile scaricare il documento in fondo alla pagina o tramite questo link.

Contatti

Per ulteriori informazioni:
Carlo Capra, Area Territorio e Ambiente, tel. 02 58370520, e-mail carlo.capra@assolombarda.it

COVID 19 E CUORE

Da Dottnet.it

Circa 1 paziente su 5 affetto da Covid-19 può avere manifestazioni cardiache con un danno miocardico caratterizzato dal significativo incremento della troponina”. Il dato è emerso nel corso del convegno ‘Conoscere e curare il cuore’ in corso a Firenze e al quale partecipano circa 1.800 cardiologi. Anche il cuore , spiegano gli studiosi, può essere coinvolto dal Coronavirus, analogamente ad altri organi, tra cui rene, fegato, tratto gastroenterico, cute e strutture nervose. Il danno cardiaco, viene precisato, è legato a un marcato aumento della mortalità.

“Uno studio anatomo-patologico del miocardio riportato dal gruppo diretto dalla professoressa Arbustini del policlinico di Pavia – viene precisato offre importanti informazioni sull’interessamento cardiaco dell’infezione da Covid. Ad esempio, in un uomo deceduto per complicanze settiche dopo avere contratto il Covid, manifestatosi con un quadro di distress respiratorio con infiammazione interstiziale di grado lieve, si sono osservate per la prima volta particelle virali in cellule interstiziali citopatiche”. Sempre in occasione del convegno è stato posto l’accento “sull’incremento di ischemia cerebrale da occlusione di grossi vasi in pazienti giovani colpiti da Covid e spesso senza rilevanti fattori di rischio”.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E VALUTAZIONE RISCHIO MUSCOLOSCHELETRICO

Da insurzine.com

La nuova offerta combina intelligenza artificiale e la ricerca ergonomica per analizzare rapidamente un video da smartphone che riprende un lavoratore mentre esegue un’attività e identificare così i movimenti e posture che potrebbero causare lesioni. Il software quantifica poi il rischio e produce un rapporto che assiste un professionista dell’ergonomia della compagnia nello sviluppo di soluzioni di consulenza che aiutano a proteggere i lavoratori.

“Le lesioni muscoloscheletriche, spesso causate da una cattiva ergonomia o dal design della postazione di lavoro, possono portare a gravi problemi di salute che possono compromettere la capacità di un dipendente di svolgere determinate attività o richiedere loro di prendersi una pausa per recuperare”, ha affermato Marty Henry, Senior Vice President of Risk Control di The Travelers. “Utilizzando l’intelligenza artificiale, possiamo ridurre il tempo dedicato alla valutazione dei problemi da giorni a ore, consentendo ai nostri specialisti di concentrare la loro attenzione sullo sviluppo di miglioramenti sul posto di lavoro su misura per i nostri clienti.

Questa soluzione è adatta soprattutto in tempo di Covid con i contatti ridotti al minimo per evitare i contagi. “Comprendiamo le preoccupazioni dei nostri clienti nell’offrire ai visitatori l’accesso alle loro sedi durante questo periodo impegnativo”, ha affermato Mary Ellen Ausenbaugh, Technical Director of Human Factors and Ergonomics di Travelers. “Consentire valutazioni ergonomiche a distanza utilizzando il video dello smartphone è un altro modo innovativo con cui aiutiamo i nostri clienti a mantenere alti livelli di sicurezza anche in un periodo problematico come quello che stiamo vivendo”.

SMART WORKING VS TELELAVORO

Mettere in evidenza la distinzione tra smart working e telelavoro, anche in considerazione delle indicazioni contenute nella legge sul lavoro agile, è di fondamentale importanza se si vuole avere un quadro chiaro e preciso di ciò che prevede la normativa dal punto di vista della sicurezza sul lavoro: anzi, per certi aspetti la disciplina del telelavoro è addirittura in contrapposizione con quella sul lavoro agile. Per essere ancora più chiari, sarebbe un errore cercare di decodificare la dimensione della sicurezza sul lavoro in ambito di smart working con gli strumenti interpretativi concepiti per il telelavoro. I punti di contatto tra le due fattispecie non mancano, ma ciò non toglie che si tratti di realtà decisamente differenti l’una dall’altra.

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

Le disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro possono essere applicate a tutte e due le fattispecie, anche se in fin dei conti hanno una portata diversa, dal momento che il modo in cui sono organizzate le aziende moderne è più vicino allo smart working che non al telelavoro. Non è certo un caso se la disciplina del telelavoro risale a più di due decenni fa, vale a dire un’epoca in cui degli smartphone e dei tablet non c’era neppure l’ombra: si lavorava solo con i computer fissi.

La disciplina del telelavoro

In uno scenario di quel tipo, la percezione tipica degli obblighi di sicurezza correlati al telelavoro presupponeva l’adozione di strumenti di lavoro che nella maggior parte dei casi venivano messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro, a cui spettavano anche le relative spese. Chi operava in telelavoro aveva comunque la possibilità di adoperare strumenti propri, mentre la postazione di lavoro era fissa, e quasi sempre veniva allestita presso il domicilio. Per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro nel caso del telelavoro, pertanto, la norma a cui si deve fare riferimento è riportata nel comma 10 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. In base a questa disposizione, si applicano le disposizioni contenute nel titolo VII per tutti i lavoratori subordinati che erogano prestazioni di lavoro a distanza in maniera continuativa attraverso un collegamento telematico e informatico, a prescindere dall’ambito nel quale la prestazione in questione viene svolta. Se è il datore di lavoro a mettere a disposizione delle attrezzature proprie, è necessario che queste siano in linea con quanto previsto dalle disposizioni del titolo III.

Gli obblighi di prevenzione

Entrando più nel dettaglio, il telelavoro si è evoluto con il passare degli anni nel telelavoro mobile, che attualmente è disciplinato da diversi contratti collettivi nazionali di lavoro. In questi ambiti si prendono in considerazione in maniera specifica gli obblighi di prevenzione che hanno a che fare con l’impiego degli strumenti di lavoro in modo continuativo e con prestazioni a distanza. In tema di esposizione ai videoterminali, cioè ai computer, si deve tenere conto di quanto previsto dal Titolo VII del Testo Unico per gli obblighi di informazione e prevenzione. In più c’è da tenere conto degli obblighi che riguardano l’allestimento della postazione di lavoro: non è detto che essa debba essere per forza fissa, ma è importante che sia legata all’adozione di strumenti di lavoro che devono essere mantenuti dal datore di lavoro, a cui spetta anche la gestione della loro sicurezza.

Che cosa cambia con lo smart working

Nel caso dello smart working, i classici obblighi di prevenzione che sono correlati con l’impiego degli strumenti di lavoro non vengono meno, ma in più intervengono fattori di rischio ambientale differenti rispetto a quelli che di solito vengono affrontati quando si parla di telelavoro domiciliare, dal momento che sono contraddistinti dalle potenzialità dell’attività outdoor. Il fatto è che in questo caso è complicato fornire una valutazione in una prospettiva di prevenzione, e il motivo riguarda proprio il fatto che non si tratta di ambienti di lavoro tradizionali. Questo è uno degli aspetti che distinguono il telelavoro dallo smart working, con il legislatore che domanda al datore di lavoro di provvedere a una sorta di vigilanza, fermo restando che anche il lavoratore è tenuto a rispettare una responsabilità individuale maggiore.

Gli obblighi per il datore di lavoro

Per quanto riguarda l’impiego degli strumenti di lavoro, la legge al comma 2 dell’articolo 18 evidenzia che il responsabile del corretto funzionamento degli strumenti tecnologici che sono stati forniti al lavoratore in modo che egli possa svolgere l’attività lavorativa è il datore di lavoro. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’ambito di cui si sta parlando è sempre quello del rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, nel quadro complessivo della disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 per la sicurezza e la salute sul lavoro, anche nel contesto dello smart working la responsabilità relativa all’utilizzo e al funzionamento degli strumenti di lavoro è del datore di lavoro. In mancanza di strumenti di lavoro adeguati, per esempio, non si può parlare di lavoro agile. D’altro canto si possono comunque prevedere degli accordi che contemplino l’uso di strumenti di lavoro propri, allo scopo di esaltare la flessibilità di questa modalità di organizzazione del lavoro. La legge impone che una volta all’anno il datore di lavoro consegni, non solo al lavoratore ma anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un’informativa scritta in cui siano precisati sia i rischi generali che i rischi specifici relativi all’esecuzione del lavoro.

Articolo di W. Wild da h24notizie.com

MANCA L’ANTINFLUENZALE NELLE FARMACIE. A RISCHIO LE CAMPAGNE VACCINALI IN AZIENDA

Da Dottnet.it

Nonostante gli inviti ad effettuare quest’anno massicciamente la vaccinazione antinfluenzale, per evitare la concomitanza di sintomi simili all’infezione da Covid-19, solo 1 italiano su 3 potrà avere a disposizione la dose necessaria ed anche tra le fasce a rischio la copertura vaccinale, in 9 regioni, non arriverà al 75%. La stima è della Fondazione Gimbe, confermata dall’esperienza sul campo dei farmacisti che denunciano come i vaccini non siano ancora stati distribuiti, mentre un nuovo studio evidenzia come proprio l’antinfluenzale potrebbe ridurre le morti da Covid.

Ma chi deve vaccinarsi e dove? Oltre ai malati con patologie croniche e agli over-65, il vaccino antinfluenzale è quest’anno raccomandato anche ai bambini da 6 mesi a 6 anni ed a tutti i soggetti a partire dai 60 anni di età. L’estensione della indicazione al vaccino è motivata dall’emergenza pandemica e l’obiettivo è cercare di evitare la concomitanza dei sintomi influenzali con quelli da Covid nella stagione invernale, oltre che l’intasamento di Pronto soccorso e servizi sanitari.

– LA FASCE PROTETTE: per le cosiddette categorie di popolazione fragile il vaccino è gratuito. Si tratta di malati cronici e anziani over-65. La circolare del ministero della Salute per la stagione influenzale 2020-2021 prevede però l’estensione della raccomandazione al vaccino già a partire dai 60 anni di età. La vaccinazione, si specifica, “può essere offerta gratuitamente nella fascia d’età 60-64 anni”, mentre finora la gratuità era prevista appunto a partire dai 65 anni. Per le categorie protette, la vaccinazione è richiesta dal medico di famiglia o dal pediatra e viene effettuata negli stessi studi medici.

– I BAMBINI: riferendosi ai bambini – per i quali attualmente la vaccinazione è raccomandata in particolari condizioni o se affetti da particolari patologie – la circolare sottolinea l’opportunità di raccomandare la vaccinazione nella fascia di età 6 mesi-6 anni “anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani nell’attuale fase pandemica”.

– PERSONALE SANITARIO: l’antinfluenzale è fortemente raccomandata anche agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie che operano a contatto con i pazienti e gli anziani istituzionalizzati in strutture residenziali o di lungo degenza. Ciò nella prospettiva di una iniziativa legislativa che la renda obbligatoria.

– DONNE IN GRAVIDANZA: è opportuno, rileva il ministero, “sensibilizzare sia i medici di medicina generale sia i ginecologi e ostetrici sull’importanza della vaccinazione antinfluenzale nelle donne in gravidanza”, ricordando che la vaccinazione è offerta gratuitamente. Nel suo position paper più recente sull’influenza, l’Oms ritiene le donne in gravidanza come “il piu’ importante dei gruppi a rischio per loro stesse e per il feto”.

 LA POPOLAZIONE ATTIVA: tutti i cittadini dai 6 ai 60 anni di età che vogliano vaccinarsi, ma non rientrano nelle fasce protette, possono acquistare il vaccino presso le farmacie previa la prescrizione del medico di famiglia ed effettuare la vaccinazione presso gli studi medici.

 LE COPERTURE: la vaccinazione antinfluenzale dovrebbe avere secondo l’Oms un obiettivo di copertura minimo del 75% e del 95% come obiettivo ottimale negli over-65 e nei gruppi a rischio.

Di questo passo, avverte però Federfarma, il rischio è che salti l’avvio della campagna vaccinale già da ottobre, secondo l’anticipo indicato dal ministero della Salute proprio per fronteggiare meglio la gestione dei prevedibili casi di Covid con l’inizio della stagione fredda. Ad oggi, è l’analisi del presidente Gimbe Nino Cartabellotta, c’è una “esigua disponibilità di vaccino antinfluenzale” e le 17,8 milioni di dosi acquistate dalle Regioni “basteranno a garantire il vaccino solo a 1 italiano su 3. E addirittura 9 regioni rischiano di non garantire neppure il 75% della copertura delle categorie a rischio”.

Al momento, le Regioni hanno ceduto alle farmacie l’1,5% delle dosi acquistate (circa 250.000) per le vaccinazioni della popolazione non a rischio, ma è un quantitativo insufficiente. Ad oggi, “mi risulta che i vaccini non siano arrivati nemmeno ai medici di famiglia per le fasce di popolazione protette – afferma il presidente di Federfarma Marco Cossolo – e le dosi alle farmacie sono assolutamente esigue”.   Per far fronte a ciò “alcune Regioni stanno pensando di rimodulare le dosi acquistate, ma attualmente solo l’Emilia Romagna ha deciso di stornare 36mila dosi da quelle per le fasce protette per destinarle alle farmacie”. Insomma, avverte, “siamo in una fase di stallo e se non ci saranno risposte in tempi bevi la campagna vaccinale rischia di partire in ritardo, con conseguenze preoccupanti”.

Da parte loro, le aziende farmaceutiche ribadiscono il proprio impegno: “L’industria ha fatto di tutto per rispondere alla domanda – sottolinea il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi – ma dal prossimo anno è fondamentale che la programmazione delle Regioni per l’approvvigionamento del vaccino sia fatta già da aprile, poichè i vaccini non possono prodursi da un giorno all’altro. Dunque le industrie continueranno a prendere ordinativi solo per le dosi che possono garantire in questo momento”. D’altro canto, quest’anno alle Regioni “sono andati 17,8 mln di dosi, il 43% in più rispetto al 2019. Al momento è aperto un tavolo all’Agenzia italiana del farmaco e si sta lavorando a tutte le possibili soluzioni, inclusa l’importazione dall’estero, affinchè – afferma – il vaccino sia garantito non solo alle fasce protette ma anche al resto della popolazione”.

E ad indicare l’estrema utilità dell’antinfluenzale è anche un nuovo studio del Centro Cardiologico Monzino di Milano, secondo cui tale vaccino aiuterebbe a combattere direttamente il SarsCov2. Durante il lockdown, infatti, nelle Regioni con un più alto tasso di copertura vaccinale tra gli over65enni, c’erano meno contagi, meno pazienti ricoverati con sintomi, in terapia intensiva e morti per Covid-19. Si stima che un aumento dell’1% della copertura vaccinale negli over 65 avrebbe potuto evitare 78.560 contagi. Oltre all’antinfluenzale, altra arma fondamentale resta la mascherina che, sulla base di una teoria pubblicata dalla University of California, potrebbe diventare un ”vaccino rudimentale” perchè, pur schermando l’ingresso del virus nelle grandi quantità, potrebbe comunque permettere a poche particelle virali di passare e penetrare nelle vie respiratorie di chi la indossa, attivando così un processo di immunizzazione contro il SarsCov2, pur con un’infezione senza sintomi.

COSA FARE A SCUOLA IN CASO DI COVID 19

Covid e scuola: che cosa succede se un bambino è positivo? Domande e risposte

Covid e scuola: che cosa succede se un bambino è positivo? Domande e risposte
Cosa succede se un bambino manifesta sintomi a casa?

Se il bambino ha più di 37,5° di temperatura, ha raffreddore, tosse, mal di testa, perdita di gusto o olfatto, diarrea va tenuto a casa.
I genitori devono contattare il pediatra, che può stabilire se sia opportuno fare un tampone.
È lui a fare il primo screening, anche senza visitare il bambino, ma dando il suo consulto al telefono, via WhatsApp o e-mail.
Contestualmente viene avvisata la scuola sui motivi dell’assenza.

Cosa succede se un bambino manifesta sintomi in classe?

In questo caso i responsabili della scuola (in Toscana, il ruolo del referente Covid è ricoperto da un medico) isolano in una stanza il bambino malato e convocano i genitori.

Durante questo periodo il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto, che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica. In ogni scuola viene individuato un referente che si occupa di informare anche il Servizio di Sanità Pubblica.

È richiesto un passaggio con il pediatra di riferimento per stabilire se, una volta riportato a casa il bambino, si debba sottoporre a tampone.

Dove viene portato lo studente per fare l’esame?

Da qualche giorno in Lombardia è attivo un canale prioritario per sottoporre bambini e ragazzi in età scolare al tampone. A Milano e provincia, i punti di accesso diretto sono 31, molti in modalità drive-in (che eseguono il test direttamente in macchina, abbassando il finestrino), quasi tutti appoggiati a strutture ospedaliere.

I genitori con un’autocertificazione vidimata dal pediatra o dal personale scolastico, possono presentarsi direttamente senza prenotazione per fare subito l’esame.

Quanto si deve aspettare per avere l’esito del tampone?

Quasi tutti i punti di accesso diretto sono operativi la mattina, in modo da processare gli esami nel pomeriggio e garantire l’esito entro le 23, anche se dato il «traffico» nei laboratori, può slittare al giorno seguente.

Il risultato viene caricato sul fascicolo sanitario elettronico e anticipa la chiamata dell’Ats di riferimento che può arrivare dopo qualche giorno.

In caso di positività la segnalazione però arriva subito.

Per accorciare le procedure, i genitori possono firmare l’autorizzazione di accesso ai dati al pediatra, che in quel caso può verificare l’esito in tempo reale.

I compagni di classe di uno studente positivo cosa devono fare?

La persona che si è sottoposta al tampone, fino all’accertamento dell’esito, deve restare isolata, ovviamente senza andare a scuola.
Il resto dei compagni — così come gli insegnanti — frequentano normalmente la classe.
L’obiettivo degli accessi diretti è quello di ridurre ai minimi i tempi in modo da consentire di isolare la classe entro il giorno successivo.

In Emilia-Romagna, nell’attesa dell’esito del tampone gli studenti devono portare la mascherina sempre, anche al banco. Questo in attesa del secondo tampone di controllo, che avviene dopo 7 giorni.

Quale procedura scatta se lo studente è positivo?

Il bambino o il ragazzo, accertata la positività al tampone, restano in isolamento a casa. A quel punto scatta la quarantena di tutti i contatti stretti in famiglia e a scuola.

Nel caso di nidi, asili o primarie, si opta per la quarantena dell’intera classe.

Per i ragazzi delle medie o delle superiori, essendo più facile ricostruire i rapporti interni attraverso un’«intervista», si può procedere all’isolamento di parte della classe. Per stabilire chi debba andare in quarantena, il criterio è quello di tornare indietro di 48 ore: 48 ore della comparsa dei sintomi, per chi ne ha, o 48 ore prima dell’effettuazione del tampone per chi sia asintomatico. Chi sia stato in prossimità dello studente risultato positivo in quest’intervallo temporale deve andare in isolamento per 14 giorni dal momento dell’ultimo contatto. Nelle scuole toscane è previsto anche un «registro dei contatti» su cui i docenti devono registrare tutti gli spostamenti degli studenti: ad esempio, se durante un’ora di assenza di un insegnante la classe viene spostata in altre aule, in caso di una positività, anche le altre classi vengono coinvolte nei provvedimenti di quarantena.

Al termine del periodo di quarantena, dopo 14 giorni, il bambino positivo verrà sottoposto a doppio tampone per certificare la guarigione.

I compagni di classe e i contatti stretti, qualora non abbiano avuto sintomi tali da rendere necessario un tampone prima, ne eseguiranno uno per poter rientrare in classe o uscire di casa. Se l’esito del tampone è negativo si torna in classe con l’attestazione del tampone.

In Toscana, invece, i tamponi per tutti quelli che sono venuti a contatto con uno studente positivo a scuola sono ben due: un primo subito, non appena emerge la positività del compagno, un secondo alla fine dei 14 giorni di quarantena.

E se, in seguito ai controlli emerge un altro alunno positivo?

In Emilia-Romagna, in questo caso, tutta la classe sta a casa in isolamento; ma il professore, se negativo, continua invece ad andare a scuola e a insegnare in altre classi. Alla classe in isolamento, ove possibile, si comincia la Didattica a distanza (Dad) come durante il lockdown.

Qual è il bilancio dei primi 20 giorni di scuola, in Lombardia?

Dei 30.257 tamponi fatti a bambini e ragazzi in Lombardia, 439 sono risultati positivi: l’1,45%. Il maggior numero di contagi è avvenuto nei licei (141). A Milano, 33 positivi (27 studenti e 6 operatori), di cui 14 in città.

Sono attive altre operazioni di screening delle scuole, in Lombardia?

Statale e Asst Fatebenefratelli Sacco stanno monitorando 14 scuole con 6 mila test rapidi, i cosiddetti «pungidito». Ieri i primi risultati con un 3,25% di sieroprevalenza media. Che sale al 6% nella fascia 3-6 anni, al 4% fra 6 e 10 anni e scende al 2% dagli 11 ai 18 anni. Nessun positivo al tampone.

SMART WORKING E FIGLI LE NUOVE REGOLE.

Da  ilsole24ore

Con la conclusione dello stato di emergenza da Covid-19, anche i periodi di smart working riconosciuti ai dipendenti con figli under 14 in quarantena andranno gestiti secondo le regole ordinarie. Questa è l’indicazione fornita dal ministero del Lavoro tramite una Faq pubblicata sul suo sito internet.

Le due opzioni

L’articolo 5 del decreto legge 111/2020, relativo alla ripresa dell’attività scolastica, ha previsto che un lavoratore dipendente (settore pubblico o privato) possa ricorrere allo smart working nel periodo in cui il figlio under 14 convivente viene messo in quarantena a seguito di contatto (non è necessaria la positività del ragazzo) verificatosi a scuola. Qualora l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore può fruire di un congedo indennizzato al 50% della retribuzione, a carico dello Stato (mancano le istruzioni operative Inps). Queste due opzioni, disponibili da metà settembre fino ad almeno il prossimo 31 dicembre, possono essere esercitate da uno solo dei due genitori se entrambi lavorano e non sono fruibili se almeno uno già è in smart working o non lavora.

L’accordo

La Faq precisa che fino al 15 ottobre l’eventuale ricorso al lavoro agile in questo contesto può essere comunicato al ministero stesso utilizzando la procedura semplificata operativa nel periodo emergenziale. Dal 16 ottobre, data prevista di cessazione dello stato di emergenza, si dovrà ritornare alla procedura e alle regole ordinarie.

Di conseguenza, in primo luogo, sarà necessario sottoscrivere un accordo individuale con il dipendente che regoli lo smart working. E questo adempimento potrebbe riguardare anche pochi giorni (perché in alcuni casi l’isolamento fiduciario può durare meno di due settimane, dipende dopo quanti giorni si prende atto che c’è stato un contatto con un compagno di scuola o un docente positivo) e potrebbe essere ripetuto nel tempo (le cronache di questi giorni testimoniano che la quarantena di intere classi è tutt’altro che un’ipotesi remota).

La comunicazione

Poi l’accordo dovrebbe essere notificato e inviato al ministero del Lavoro tramite la procedura informatica standard che al momento prevede ancora il caricamento del singolo file in formato pdf.

Il ministero precisa inoltre che il rispetto delle regole ordinarie riguarda, dopo il 15 ottobre, non solo le nuove attivazioni di smart working, ma anche la prosecuzione dell’attività in modalità agile.

Conseguenze ed esclusioni

Tenuto conto l’elevato numero di situazioni che potrebbero verificarsi, relative anche ad aziende che ordinariamente non fanno ricorso allo smart working, sarebbe utile prevedere una modalità semplificata di gestione almeno di questa ipotesi di lavoro agile.

Peraltro la norma lascia un dubbio sul campo di applicazione della stessa, in quanto fa riferimento al contatto verificatosi «all’interno del plesso scolastico». Ma cosa accade se il figlio under 14 viene a contatto con un positivo durante un’attività extrascolastica, ad esempio praticando attività sportiva in una squadra o frequentando amici? Dovrebbe essere messo in quarantena insieme agli altri compagni di squadra, non potrà andare a scuola, ma il genitore, in questo caso, sembrerebbe non poter accedere allo smart working o al congedo.